L'ANM è l'associazione cui aderisce il 96% circa
dei magistrati italiani. Tutela i valori costituzionali, l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.

30 luglio 2010

Proposta di legge della Camera minorile di Roma

La proposta della Camera Minorile di Roma ha il pregio disottoporre al legislatore una proposta di legge unitaria in una materia lacunosa e frammentaria a causa del vuoto legislativo determinato dalle leggi 54/06 e 149/01 che ha richiesto al giudicante una vera e propria supplenza normativa, con una conseguente, quanto scontata, varietà di orientamenti. Sono in essa presenti alcune criticità, già sottolineate in numerosi interventi, che possono essere così sintetizzate:


La proposta della Camera Minorile
di Roma ha il pregio di sottoporre al legislatore una proposta di
legge unitaria  in una materia lacunosa e frammentaria a causa
del vuoto legislativo  determinato dalle leggi 54/06 e 149/01
che  ha  richiesto al giudicante una vera e propria
supplenza normativa, con una conseguente, quanto scontata, varietà
di orientamenti. Sono in essa presenti alcune criticità, già
sottolineate in numerosi interventi, che possono essere così
sintetizzate:

• La riflessione sui procedimenti in materia familiare
dovrebbe essere contestualizzata in una più ampia e organica
riforma della giustizia minorile, di natura ordinamentale e
procedimentale. Tale disciplina, che implica una riflessione anche
sulla composizione del giudice che si occupi di tali procedimenti,
dovrebbe essere più correttamente inserita in una proposta di
riforma dei Tribunali per i Minorenni e in una riflessione organica
in ordine al ruolo dei curatori speciali e dei difensori nei
procedimenti attinenti la materia familiare e minorile. Sarebbe
auspicabile giungere all'elaborazione di un'unica proposta da
sottoporre al Governo e che la sua elaborazione sia il frutto di un
confronto costruttivo di tutte le componenti della magistratura
associata. Procedere solo a riforme settoriali, come purtroppo fa
anche questa proposta, correrebbe il rischio di avallare un riparto
di competenze fra T.O., TM e GT che è certamente irrazionale e
fonte di ingiustificate sperequazioni.

La prospettata riforma della Camera minorile non può che sancire
il principio secondo il quale per i figli naturali resta la
competenza del TM e per quelli legittimi quella del TO. Sembra,
invece, auspicabile chiedere al Legislatore di affrontare
organicamente la materia, prevedendo un unico organo
giurisdizionale per tutta la materia della famiglia e dei minori,
oppure, in via subordinata, chiedere che anche la materia
dell'affido dei figli naturali sia devoluta al TO, lasciando che il
TM sia solo il giudice del pregiudizio.



Venendo comunque al merito della
proposta si osserva che quanto al capo I bis relativo ai
"procedimenti di affidamento dei figli di genitori non
coniugati":

• non essendo tale disciplina inserita in una
proposta organica che preveda l'unificazione delle competenze, tale
disciplina rimane scissa rispetto a quella relativa ai procedimenti
di separazione e di scioglimento del vincolo coniugale, mentre
appare più opportuno riflettere su di una disciplina unitaria.
Premessa questa osservazione, è comunque apprezzabile l'estensione
a tale procedimento di alcuni principi previsti per i procedimenti
ex artt. 706 ss. cpc, salvi i rilievi che seguono;

• Con riferimento all'art. 711 septies, appare apprezzabile
la previsione sull'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti,
contestualmente ai quali possono essere dati i provvedimenti
istruttori, compreso l'ascolto del minore; manca il riferimento,
pur contenuto nell'art. 155 sexies cpc, alla possibilità di
sospendere il procedimento per inviare i coniugi alla mediazione,
che appare utilmente inseribile in questa fase;

• Non appare condivisibile la previsione di cui all'art. 711
septies cpv sulla reclamabilità dei provvedimenti temporanei
davanti alla Corte di Appello. Invero, la Cassazione, con la nota
ordinanza 22 marzo 2007 n. 8262, ha escluso l'estensibilità del
reclamo avverso i provvedimenti presidenziali in sede di
separazione ai provvedimenti collegiali del Tribunale per i
Minorenni;

• Appare pure macchinosa la previsione i cui all'art. 711
octies 4° comma cpc, per cui all'assunzione dei mezzi di prova
provvede il collegio, sia pure con la specificata possibilità di
delega;

• Quanto alla disposto sull'ascolto del minore di cui
all'art. 711 nonies, che pare mutuata dal protocollo di Roma, ci si
associa alle perplessità da più parti espresse circa la possibilità
per i difensori delle parti e, qualora il giudice lo ritenga
'opportuno', per le parti stesse, di presenziare. Si ritiene che
tali modalità di ascolto siano suscettibili di inficiare la
genuinità e la serenità del minore, che in questi casi versa
sovente in un conflitto di lealtà tra i genitori;

• Quanto alla previsione di cui all'art. 711 decies che il
procedimento si chiuda con sentenza, pur apparendo essa
maggiormente garantista nei confronti delle parti, anche con
riferimento al venir meno di ogni dubbio circa la sua esecutorietà,
presuppone ulteriori riflessioni circa la natura del procedimento.
Esso appare un tertium genus diverso sia dai procedimenti di
volontaria giurisdizione e sia dai procedimenti di separazione e
divorzio, in cui l'instaurazione della fase contenziosa presuppone
la fissazione dei termini perentori di cui all'art. 709 cpc. Si
ritiene ancora una volta che, piuttosto che parcellizzare i riti in
materia familiare, sarebbe più utile avviare una riflessione
organica.



Quanto all'art. 2 relativo
all'ultimo comma dell'art. 336 cc,

• suscita perplessità l'inserimento di questa
modifica isolata relativa ai procedimenti di volontaria
giurisdizione nel presedente contesto relativo ai procedimenti in
materia di affidamento dei figli di genitori non coniugati;

• si aderisce alle perplessità da più parti espresse in
ordine alla previsione relativa alla nomina automatica del curatore
speciale del minori in tutti i procedimenti de protestate. Il
minore può infatti essere rappresentato dal difensore del/i
genitore/i non in conflitto di interessi con il medesimo. La nomina
del curatore speciale si rende necessaria solo qualora, ai sensi
dell'art. 78 cpc e sulla base di una valutazione in concreto,
sussista il conflitto di interessi con entrambi i genitori.
Potrebbe piuttosto prevedersi per legge quali siano in concreto i
presupposti che determinino la nomina del curatore speciale.

In definitiva, sulla scorta dei suesposti rilievi, la Commissione
minori si associa ai rilievi critici espressi rispetto alla
proposta di legge della Camera Minori di Roma e propone che essa
venga sottoposta a ulteriore rivisitazione.




stampa
Stampa

Cerca documenti per...

Data

ANM risponde

Le domande e le curiosità sul funzionamento e gli scopi dell'ANM

Poni la tua domanda


Iscriviti alla newsletter

Resta aggiornato su notizie ed eventi dell'Associazione Nazionale Magistrati