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22 novembre 2011

Sezione Emilia Romagna - Comunicato su Procura di Parma

Le Agenzie di stampa e alcunigiornali hanno dato tra ieri e oggi la notizia di una nuovainterrogazione al Ministro della Giustizia, la terza in pochigiorni, presentata dal Sen. Avv. Filippo Berselli contro ilProcuratore della Repubblica di Parma, Ufficio già accusato diessere l'unica Procura della Regione Emilia Romagna ad occuparsi direati contro la Pubblica Amministrazione (rilievo all'evidenzainfondato bastando ricordare a titolo di esempio le indagini apertein materia , nel recente passato e ancora oggi, dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Bologna) e di farlo peraltro asenso unico ovvero contro amministratori esclusivamente del Comunedi Parma e di un determinato partito politico.


Le Agenzie di stampa e alcuni
giornali hanno dato tra ieri e oggi la notizia di una nuova
interrogazione al Ministro della Giustizia, la terza in pochi
giorni, presentata dal Sen. Avv. Filippo Berselli contro il
Procuratore della Repubblica di Parma, Ufficio già accusato di
essere l'unica Procura della Regione Emilia Romagna ad occuparsi di
reati contro la Pubblica Amministrazione (rilievo all'evidenza
infondato bastando ricordare a titolo di esempio le indagini aperte
in materia , nel recente passato e ancora oggi, dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bologna) e di farlo peraltro a
senso unico ovvero contro amministratori esclusivamente del Comune
di Parma e di un determinato partito politico.



Questa volta l'accusa, ripresa da
stampa locale, è quella di incompatibilità di sede tra le funzioni
svolte dal dr. Gerardo Laguardia e l'esercizio della professione
forense in Parma della figlia avvocato.



A fondamento dell'iniziativa si
richiama l'art. 18 dell'Ordinamento Giudiziario e la notizia di
stampa secondo cui la figlia avvocato del Procuratore Laguardia
"per aggirare" l'ostacolo normativo si sarebbe, per ragioni solo di
comodo, iscritta all'albo degli avvocati di Piacenza, svolgendo in
realtà l'attività professionale in Parma, con tanto di targa ad un
preciso indirizzo.



Si torna pertanto a chiedere al
Ministro della Giustizia, un'ispezione, in via d'urgenza, presso la
Procura della Repubblica di Parma, così da promuovere all'esito un
procedimento disciplinare presso il Consiglio Superiore della
Magistratura affinché venga accertata l'incompatibilità di sede del
magistrato interessato, che nell'interrogazione si dà per
certa.



Il magistrato, reo di illecito
disciplinare e come tale presentato all'opinione pubblica, oltre
che al Ministro, dovrebbe essere conseguentemente trasferito.



L'interrogazione non appare basata
su adeguate informazioni.



L'art. 18 dell'Ordinamento
Giudiziario è stato riformato radicalmente nel 2006 (art. 29, d.
lgs. n. 109/2006).



L'interrogazione cita solo il primo
comma dell'articolo, ma omette di menzionare quelli seguenti.



Il principio basilare di legge è
che ciò che rileva a determinare l'incompatibilità non è più, come
prima, il dato formale dell'iscrizione del prossimo congiunto
all'Albo professionale di un certo circondario, ma il dato
sostanziale dell'effettivo esercizio dell'attività avanti un
determinato Ufficio Giudiziario e dell'interferenza tra la stessa e
il lavoro del magistrato.



Non esistono in base all'art. 18
incompatibilità di tipo assoluto, salvo che per gli Uffici di
piccole dimensioni, strutturati in un'unica sezione, ma situazioni
che vanno valutate caso per caso alla luce di alcuni criteri, tra i
quali la dimensione e l'organizzazione dell'Ufficio e la
distinzione dei settori, in particolare civile/lavoro e penale, nei
quali sono impegnati rispettivamente il magistrato e il
parente.



In altri termini svolgere attività
legale in campo esclusivamente penale e civile significa esercitare
mestieri diversi, che di norma non determinano interferenze.



Allora il primo problema da porsi e
la prima informazione da dare, come facilmente verificabile, è che
la figlia del dr. Gennaro Laguardia svolge esclusivamente funzioni
di avvocato civilista ed dunque non esercita attività
professionale, non solo presso l'Ufficio diretto dal magistrato, ma
in nessun altro ufficio penale, particolarmente in Parma.



La seconda informazione è che la
circolare del CSM che ha dato applicazione, come fonte secondaria,
all'art. 18 O.G. (Circolare n. P-8394 del 14 aprile 2009 - Delibera
in data 1° aprile 2009), esclude l'incompatibilità
(art. 13 e 17) nei Tribunali di medie dimensioni
(com'è Parma) e negli Uffici di Procura "se il professionista opera
esclusivamente nel settore civile e non si verificano rilevanti
interferenze di attività in ragione alle funzioni assegnate al
pubblico ministero nelle procedure civili".



Nel caso di specie non risulta che
il dr. Laguardia svolga alcuna funzione nelle procedure civili.



La normativa di fonte primaria e
secondaria prevede infine l'obbligo per il magistrato, a pena di
sanzione disciplinare, di segnalare le situazioni di potenziale
incompatibilità al fine di mettere il C.S.M. nelle condizioni di
valutarne la sussistenza caso per caso.



E' appunto quello che il magistrato
in oggetto risulta aver già fatto: una prima volta con decisione di
archiviazione del CSM nel marzo 2008 (ovvero oltre tre anni fa) e
una seconda volta nel marzo di quest'anno (già diversi mesi fa)
segnalando l'apertura da parte della figlia, avvocato civilista, di
un recapito in Parma.



La pratica è in attesa della
decisione definitiva del CSM, prevedibilmente a breve, attesa la
data della segnalazione e i normali tempi tecnici.



Dunque risulta, salve le agevoli
verifiche che il Ministro della Giustizia riterrà di disporre
presso il CSM, che il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Parma si sia mosso in modo deontologicamente corretto
e che le notizie di stampa richiamate nell'interrogazione siano
infondate.



Bologna, 29 ottobre 2011



Pier Luigi di Bari

Presidente Giunta distrettuale

Associazione Nazionale Magistrati

Emilia Romagna



 




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