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dei magistrati italiani. Tutela i valori costituzionali, l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.
    

25 luglio 2012

Il parere dell'Anm sullo schema di decreto legislativo

La riforma delle circoscrizionigiudiziarie, prevista dalla legge delega contenuta nell'art. 1comma 2 della legge n. 148/2011 di conversione del decreto legge n.138/2011, costituisce una novità rispetto al contenuto del decretolegge. E', peraltro, una novità aderente alla materia oggetto ditale decreto, che verte in tema di risparmio di spesa erazionalizzazione delle risorse attraverso una loro miglioreorganizzazione e distribuzione sul territorio.


1. Premessa e osservazioni
generali.



La riforma delle circoscrizioni
giudiziarie, prevista dalla legge delega contenuta nell'art. 1
comma 2 della legge n. 148/2011 di conversione del decreto legge n.
138/2011, costituisce una novità rispetto al contenuto del decreto
legge. E', peraltro, una novità aderente alla materia oggetto di
tale decreto, che verte in tema di risparmio di spesa e
razionalizzazione delle risorse attraverso una loro migliore
organizzazione e distribuzione sul territorio.



Tale riforma risponde a un'esigenza
da lungo tempo segnalata e sostenuta con forza dalla magistratura
associata, proprio nella prospettiva di un più razionale ed
economico impiego delle risorse disponibili e della modernizzazione
del sistema.



Ancora, va rilevato come il
legislatore e il Governo non abbiano operato, né con tale
intervento né nell'ambito di quelli realizzati in tema di revisione
di spesa, alcuna riduzione degli organici della magistratura né di
quelli del personale amministrativo operante presso gli uffici
giudiziari, complessivamente considerati, a differenza di quanto
avvenuto per altri comparti pubblici. Peraltro, non può farsi a
meno di sottolineare come quel personale sia già notevolmente
inadeguato, per evidente difetto, alle concrete esigenze degli
uffici, per cui l'averlo escluso dai tagli costituisce non un
privilegio ma un'esigenza mirata a evitare l'aggravamento dello
stato di sofferenza in cui già versa l'amministrazione della
giustizia.



Va poi preliminarmente osservato
che alcuni limiti imposti dalla legge delega hanno impedito un
intervento più profondo sull'attuale geografia giudiziaria,
imponendo il mantenimento di uffici che, per dimensioni e carichi
di lavoro, sarebbero stati opportunamente destinati anch'essi alla
soppressione e al conseguente accorpamento: si vuole fare
riferimento all'obbligo di permanenza del tribunale ordinario (e
della corrispondente procura della Repubblica) nei circondari di
comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011 (art. 1
comma 2 lett. a) e c) legge n. 148/2011) e alla c.d. regola del
tre, cioè alla necessità di garantire che ogni corte d'appello
comprenda non meno di tre degli attuali tribunali e relative
procure della Repubblica (lett. f).



Tanto premesso, l'Anm esprime, in
linea di principio, parere favorevole alla riforma, in una
complessiva condivisione dell'intervento governativo, fondato
sull'analisi dei carichi di lavoro, dell'entità degli organici,
dell'ampiezza del bacino di utenza, delle caratteristiche delle
aree interessate. Sotto tale ultimo aspetto, va rilevato come da
più parti sia stata oggetto di critica la prevista soppressione
degli uffici giudiziari in zone connotate da una forte presenza
della criminalità organizzata. Tale soppressione provocherebbe,
secondo tali critiche, il venir meno di fondamentali presidi,
concreti e simbolici, di legalità, in aree nelle quali è avvertita
l'esigenza di una forte presenza dell'Autorità giudiziaria, penale
non meno che civile. Va però osservato, al riguardo, che la
costituzione delle direzioni antimafia con competenza distrettuale,
nel perseguire l'obiettivo di una migliore specializzazione e
organizzazione delle attività investigative, ha ormai da lungo
tempo fatto venire meno la necessità di un capillare presidio
territoriale. Questo, peraltro, è costituito generalmente da uffici
di dimensioni ridotte, che non di rado presentano seri problemi di
gestione quotidiana, a causa della difficoltà di formazione dei
collegi giudicanti, impegnati in dibattimenti complessi, la cui
celebrazione provoca disagi all'attività giudiziaria ordinaria. Una
tale situazione di scarsa efficienza determina risultati contrari a
quelli che si vorrebbero salvaguardare con la salvezza di tali
uffici, posto che essa, ostacolando una tempestiva ed efficace
risposta di giustizia, fa venir meno anche il valore simbolico dei
presidi di legalità, nei territori contaminati dalla piaga della
criminalità organizzata. L'inefficienza del sistema,
paradossalmente, rischia così di favorire l'inserimento della
criminalità nel tessuto sociale.



Va osservato, peraltro, che,
dall'esame dello schema di decreto legislativo (in seguito indicato
semplicemente come "schema"), emergono alcune problematiche, sotto
illustrate, le quali, per la loro idoneità a determinare ritardi,
scollamenti e difetti di coordinamento, potrebbero pregiudicare, in
alcuni casi, proprio quell'obiettivo di recupero di efficienza e
razionalità che la riforma intende perseguire.



2. Tempi di realizzazione
della riforma, revisione delle piante organiche.



L'art. 10 comma 2 dello schema
stabilisce che la riforma acquisti efficacia decorsi diciotto mesi
dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Invece, nessun
termine è previsto per la revisione delle piante organiche di
tribunali e procure della Repubblica, da operarsi successivamente
con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CSM (art. 4
comma 3 dello schema).



Se è certamente necessaria la
previsione di un termine dilatorio di efficacia della riforma, che
consenta al Ministero e ai capi degli uffici interessati l'adozione
degli indispensabili provvedimenti organizzativi, tuttavia un tempo
di ben diciotto mesi appare troppo lungo: da un lato quei
provvedimenti possono essere adottati, già disponendosi dei
necessari dati statistici, in pochi mesi, dall'altro esso si presta
a ripensamenti in corso d'opera che potrebbero vanificare o
depotenziare la riforma. Una congrua riduzione, dunque, varrebbe ad
assicurare l'irreversibilità del percorso intrapreso.



 Se poi il termine dilatorio
di efficacia è stato previsto anche per consentire la definizione o
almeno una consistente riduzione delle cause pendenti, onde ridurre
i disagi del trasferimento delle cause conseguente all'accorpamento
degli uffici, tale obiettivo potrebbe essere comunque conseguito
attraverso l'opportuna rimodulazione della normativa transitoria
(art. 8 dello schema).



Quanto alla revisione delle piante
organiche, è indispensabile che il decreto ministeriale debba
essere emanato tempestivamente, in tempi coerenti e adeguatamente
anteriori rispetto alla data di efficacia prevista dall'art.10;
tempi che, auspicabilmente, dovrebbero essere stabiliti dallo
stesso decreto legislativo. Peraltro, sarebbe molto opportuno
prevedere già in questa fase almeno la sommatoria degli organici
degli uffici incorporati a quelli incorporanti (ad oggi è previsto
il semplice accorpamento provvisorio di magistrati e personale
amministrativo, "anche in soprannumero riassorbibile con le
successive vacanze
": art. 3 commi 1 e 5 dello schema), salva
la possibilità di un successivo riequilibrio.



Infine, in tema di organici, va
ricordato che l'art. 5 dello schema introduce una disciplina
transitoria per i magistrati perdenti posto che esercitano funzioni
direttive e semidirettive presso  gli uffici giudiziari
soppressi. Non si comprende la ragione per cui non sia stata
prevista la possibilità di chiedere la destinazione, oltre che alla
funzione di "consigliere di corte di appello nel
distretto da essi scelto
", anche in quella di sostituto
procuratore generale presso una corte di appello.



3. Effetti
dell'accorpamento di Sezioni distaccate a Tribunali diversi da
quelli dai quali attualmente dipendono.



Il meccanismo di automatica
assegnazione del personale all'ufficio accorpante non è allineato
alle previsioni concrete degli accorpamenti e causerà
inesorabilmente alcuni problemi e ripercussioni.



Seguendo la previsione delle
tabelle A e B allegate allo schema, infatti, si distinguono quattro
ipotesi, due delle quali sono l'accorpamento di un tribunale a un
altro nell'ambito del medesimo distretto e provincia (es.
Sanremo-Imperia) e il naturale accorpamento delle sezioni
distaccate al tribunale originario (es. Imola-Bologna), situazioni
che tendenzialmente non provocheranno alcun effetto negativo.



Al contrario, rilevanti
ripercussioni determina l'accorpamento di sezioni distaccate a
tribunali diversi da quello originario, situazione alla
quale ben difficilmente sono applicabili le previsioni dell'art. 4
dello schema, che non pare contemplare il caso delle sezioni
distaccate (anche se un chiarimento al riguardo appare
auspicabile), le quali, del resto, non possono definirsi
"uffici giudiziari", come recita la rubrica dell'articolo.
Infatti, non essendo la sezione distaccata ufficio giudiziario
autonomo ma organo del tribunale, è evidente che al trasferimento
di quegli affari non seguirà l'automatica "assegnazione" di
magistrati; tanto più che è circostanza nota come in molti uffici i
magistrati assegnati alle udienze da tenere presso le sezioni
distaccate sono allo stesso tempo coassegnati con funzioni anche
alla sede centrale. Emblematico, al riguardo, il caso di Rovigo,
che si  vede accorpare non solo la sede distaccata di Adria,
ma anche quelle (rispettivamente dei tribunali di Verona e Padova)
di Legnago ed Este, in tal modo portando ad un aumento del bacino
d'utenza dagli attuali 228.881 abitanti ad un numero
complessivo di   518.663
  abitanti (fonte COSMAG) con un aumento
del 126 % del complessivo bacino di
utenza
.



Appare evidente, anche per le
difficoltà croniche di copertura dell'organico, il rischio (se non
la certezza), che, in assenza di quella indispensabile e tempestiva
riconsiderazione della pianta organica del tribunale, che certo non
può essere demandata solo alle procedure di copertura ordinaria, il
nuovo ufficio è destinato a fallire l'obiettivo del recupero o
mantenimento di standard di efficienza soddisfacenti. Infatti, se
naturale appare l'assegnazione del personale amministrativo, appare
complicato lo scorporo di magistrati dai tribunali di Verona o
Padova in favore di quello di Rovigo, per le ragioni già sopra
precisate: non vi è accorpamento dei tribunali di Verona e Padova a
Rovigo e le sezioni distaccate, sempre che vi siano magistrati
assegnati ad esse in via esclusiva per tabella, non sono uffici
giudiziari autonomi, ma diramazioni organiche degli uffici
giudiziari esistenti, vale a dire i tribunali di Verona e Padova, a
cui i giudici di Legnago ed Este sono rispettivamente
assegnati.



Peraltro, a un'attenta analisi, la
differente ripartizione circondariale delle predette sezioni
distaccate determina ulteriori effetti negativi sull'ufficio
accorpante, perché attrae tutta una molteplicità di affari, sia in
materia penale che civile, tradizionalmente riservati alla
trattazione presso la sede centrale. Si pensi al riesame, alla
convalide di arresto, alla materia laburistica, alle procedure di
competenza collegiale, etc. e che, in virtù della nuova
ripartizione circondariale, vengono di fatto attratte dal nuovo
ufficio senza alcuna assegnazione aggiuntiva né di magistrati né di
personale, tanto più sulla scorta dei criteri di competenza (che, a
dire il vero, potrebbero essere più specifici), dettati dall'art.
8.



Al riguardo, inoltre, non si può
non rilevare come la disposizione secondo cui, fino alla scadenza
del termine di diciotto mesi previsto dall'art. 10, il procedimento
si considera pendente presso l'ufficio destinato alla soppressione,
inevitabilmente dovrebbe comportare il trasferimento presso
l'ufficio incorporante solo delle procedure monocratiche pendenti
presso quella sezione distaccata, ma ben difficilmente
l'assegnazione dei giudici titolari dei relativi procedimenti,
sicché rimarrebbe del tutto vana la direttiva, rivolta ai dirigenti
degli uffici, di assicurare il risultato che a concludere i
procedimenti già aperti o istruiti provvedano gli stessi giudici
che già ne sono assegnatari. Un criterio più chiaro in materia di
disciplina delle pendenze e di competenza, quale che esso sia
(iscrizione della causa o del procedimento nel registro delle
notizie di reato, esercizio dell'azione penale, etc.), inoltre,
sarebbe opportuno, anche in relazione alle procedure di secondo
grado ed al fine di evitare conflitti negativi di competenza tra i
vari uffici.



In definitiva, appare auspicabile,
per le ragioni esposte, che l'accorpamento delle sezioni distaccate
rimanga, in via tendenziale, circoscritto all'interno del
precedente circondario, senza attribuzione ad altri tribunali del
relativo bacino di utenza. In alternativa, l'accorpamento di una
sezione distaccata a un tribunale diverso da quello originario
dovrebbe accompagnarsi ad una disciplina specifica, dedicata alla
destinazione del personale e alla trattazione delle cause pendenti,
diretta a prevenire le disfunzioni sopra evidenziate.



4. Effetti
dell'accorpamento di Tribunali a circondari fuori distretto o fuori
provincia.



Altra ipotesi da prendere in
considerazione è quella dell'accorpamento a un tribunale ricadente
in un dato distretto, del circondario di un tribunale ricadente in
un diverso distretto o, addirittura, in una diversa Regione: a
titolo di esempio, si pensi alle conseguenze previste per la
soppressione del tribunale di Sala Consilina (distretto di Salerno,
Regione Campania), con l'assegnazione del relativo circondario al
tribunale di Lagonegro (distretto di Potenza, Regione Basilicata).
Situazione similare è quella dell'accorpamento di un tribunale ad
altro tribunale ricadente in una diversa provincia, come nel caso
del tribunale di Caltagirone (provincia di Catania), accorpato a
quello di Ragusa (provincia di Ragusa).



Ebbene, al di là degli evidenti
problemi di collegamento (riscontrabili anche in relazione a
ulteriori tribunali con circondario interprovinciale) derivanti
dalla diversità delle autorità amministrative di riferimento
(prefettura, ma anche comandi provinciali dei carabinieri e
simili), appare evidente come il vero e proprio trasferimento,
addirittura, di una « fetta » del distretto di Salerno a
quello di Potenza (nell'esempio che si faceva sopra) determinerebbe
una rilevante ripercussione, in termini di aggravio, oltre che
sugli uffici interessati dall'accorpamento, su quelli con
competenza distrettuale, ovvero: procura DDA presso il tribunale di
Potenza e ufficio Gip/Gup DDA tribunale di Potenza, sui quali
graverebbero i procedimenti riservati alla loro competenza ex
art.51 c.p.p., in relazione a reati commessi in una una vasta area
geografica della Campania; corte d'appello di Potenza, procura
generale presso detta corte, stante lo sgravio, derivante da tale
accorpamento, dei procedimenti di secondo grado oggi di competenza
degli uffici salernitani; tribunale di sorveglianza (a Sala
Consilina vi è un carcere che andrà ad aggiungersi a quelli in
funzione a Potenza, Melfi e Matera), nonché tribunale per i minori
e relativa procura. Tuttavia, non consta che nello schema in esame
si sia posta attenzione a tale conseguenza, visto che la previsione
di adeguamento delle piante organiche coinvolge gli uffici di
tribunali e procura direttamente interessati dagli accorpamenti e
non anche gli uffici distrettuali, nonostante il notevole aggravio
degli stessi. 
            



5. Effetti della
soppressione dei tribunali sugli uffici di
sorveglianza.



Lo schema non tiene in alcuna
considerazione gli effetti che la riforma avrebbe sugli uffici e
sui tribunali di sorveglianza. Come noto, in base all'art. 68,
comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354, gli uffici di sorveglianza
"sono costituiti nelle sedi di cui alla tabella A
allegata
" alla legge medesima, mentre l'art. 70 comma 1 della
stessa legge prevede che il tribunale di sorveglianza sia
costituito "in ciascun distretto di corte di appello e in
ciascuna
circoscrizione territoriale di sezione distaccata
di corte di appello
".



Ne viene che la modifica delle
circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari non può non
riverberare i propri effetti anche sulle competenze degli uffici e
dei tribunali di sorveglianza, dovendosi sia il rinvio alla tabella
A sia quello ai distretti di corte d'appello e alle loro
circoscrizioni territoriali considerare come un rinvio mobile; a
meno che il legislatore (cosa peraltro non auspicabile, stante la
disomogeneità e la confusione che ne deriverebbero) non intenda
introdurre una norma in deroga, nel senso che restino salve le
attuali competenze territoriali di uffici e tribunali di
sorveglianza.



A titolo esemplificativo, giova
considerare quali sarebbero gli effetti pratici della riforma,
calati sulle realtà territoriali di Spoleto e Vercelli.



Esempio n. 1.
L'attuale giurisdizione territoriale dell'ufficio di sorveglianza
di Spoleto comprende i territori dei tribunali di Spoleto e di
Terni. La prevista soppressione della sezione distaccata di Foligno
comporterà l'ampliamento del bacino di Spoleto a Foligno, mentre la
soppressione del tribunale di Orvieto, con il passaggio delle sue
competenze al tribunale di Terni, comporterebbe addirittura, oltre
all'ampliamento del territorio, l'annessione di una casa di
reclusione. Di conseguenza, l'ufficio di sorveglianza di Spoleto si
troverebbe ad affrontare un carico di lavoro enormemente
accresciuto rispetto a quello attuale, già molto gravoso (due
magistrati, circa 1.100 detenuti, scarso personale amministrativo,
un solo autista applicato per due giorni a settimana).



Esempio n. 2
L'ufficio di sorveglianza di Vercelli attualmente ricopre i
territori dei tribunali di Vercelli, Biella, Casale Monferrato ed
Ivrea. Il previsto accorpamento delle sezioni distaccate di
Chivasso e di Cirié al tribunale di Ivrea comporterebbe il drastico
aumento della competenza territoriale dell'ufficio di sorveglianza
di Vercelli, che verrebbe a ricomprendere un territorio che per
vastità raggiunge l'hinterland torinese. È vero che con la riforma
l'ufficio di sorveglianza di Vercelli perderebbe la competenza sul
territorio già di Casale Monferrato, il quale rifluirebbe
sull'ufficio di sorveglianza di Alessandria, ma è anche vero che
nessuna verifica risulta compiuta circa l'impatto di tale modifica
sul carico di lavoro dell'ufficio di sorveglianza di
Alessandria.



Finora, la competenza territoriale
degli uffici di sorveglianza (e la determinazione delle relative
piante organiche di magistratura e del personale amministrativo),
quantunque assai datata temporalmente, è stata calibrata sulla
scorta non solo della popolazione insistente sul territorio, ma
anche della presenza dei diversi istituti di pena (case
circondariali e case di reclusione).



Poiché c'è troppo poco tempo per
valutare esattamente quali saranno gli uffici di sorveglianza (ed
anche i tribunali di sorveglianza, atteso che la riforma incide
addirittura sui confini territoriali delle corti d'appello: il
Veneto perde ad esempio l'alto veneziano, che finirà in Friuli) che
risulteranno gravati da un carico di lavoro sproporzionato rispetto
alle forze in campo, e quali invece quelli che ne usciranno
alleggeriti, si potrebbe per l'intanto prevedere che il riassetto
delle piante organiche magistratuali ed amministrative previsto
dall'art. 4 della riforma riguardi anche gli uffici di
sorveglianza. Per raggiungere tale obiettivo, si potrebbe
modificare l'art. 4, commi 3 e 7 dello schema, aggiungendo in
entrambi, dopo le parole "presso il tribunale" le
seguenti
"e degli uffici di
sorveglianza
".



6. Previsione di tribunali
senza procura della Repubblica.



L'art. 2 dello schema, novellando
l'articolo 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 
prevede che non venga costituito l'ufficio del pubblico ministero
presso i tribunali di cui alla tabella B annessa allo stesso R.D.
n. 12/1941.



Tale norma, in attuazione del
corrispondente principio contenuto nella legge delega (articolo 1,
comma 2, lett. c), che prevede la "possibilità di accorpare più
uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale
accorpamento dei rispettivi tribunali
", introduce un
meccanismo secondo il quale d'ora innanzi basterà includere questo
o quel tribunale nella indicata tabella B per determinare la
soppressione del corrispondente ufficio del pubblico ministero.



Se si tiene presente che il
successivo comma 5 prevede che il Governo, entro due anni dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo, possa adottare
disposizioni integrative e correttive, non può che guardarsi con
apprensione all'ipotesi che, nei due anni successivi all'entrata il
vigore del decreto in esame, basterebbe - con la stessa procedura
-  rimpinguare l'elenco di cui alla tabella B per determinare
l'effetto di sopprimere uffici di procura.



La previsione normativa in parola
preoccupa non poco, perché introduce un meccanismo assai snello,
utilizzabile per operare, in ipotesi, una riforma che potrebbe
stravolgere gli assetti attuali della giurisdizione, potendo il
Governo sopprimere, accorpandoli, un numero indefinito di uffici
del pubblico ministero, perfino decidendo di realizzarne solo uno
per provincia.



Se tale ipotesi - come si è visto
perfettamente realizzabile alla luce del quadro normativo ora
descritto - venisse concretamente portata avanti, ne rimarrebbero
vulnerati alcuni principi cardine su cui si regge il nostro sistema
ordinamentale e democratico: quello della giurisdizione diffusa,
con l'accentramento su un numero decisamente inferiore di uffici
del potere di indagine e di promovimento dell'azione penale; quello
dell'indipendenza del pubblico ministero, discendente dalla
maggiore facilità di omologare l'azione di un numero di uffici di
procura assai inferiore rispetto a quello esistente. L'accorpamento
e la diversa distribuzione sul territorio degli uffici di procura,
poi, sarebbe segnale in direzione della separazione delle carriere
fra giudici e pubblici ministeri, ulteriore riforma alla quale
l'ANM si è sempre pronunciata in senso recisamente contrario. La
contrarietà a tale previsione unisce quindi esigenze di efficienza
alla salvaguardia dei principi dell'unicità della carriera dei
magistrati, della giurisdizione diffusa, dell'indipendenza del
pubblico ministero, che potrebbero essere messi in discussione dal
descritto impianto legislativo.



Tanto premesso in via generale, va
osservato, in concreto, che l'unico tribunale che - per il momento
- è stato incluso nell'elencazione contenuta nella tabella B
annessa al R.D. n. 12/1941, è quello di Napoli nord, che, secondo
il disposto dell'art. 1, comma 2, sostituirà Giugliano in Campania.
Al proposito, va rilevato che il nuovo ufficio giudicante
rappresenterà un unicum nel Paese, poiché, come già detto,
sarà sprovvisto del corrispondente ufficio requirente.



L'art. 3 dello schema regola, poi,
i principali effetti dell'abolizione della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli nord, prevedendo l'accentramento
presso la Procura di Napoli delle funzioni di pubblico ministero e
presso il Tribunale di Napoli di quelle del Gip.



Orbene, la mancata previsione della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nord appare
già prima facie criticabile.



Anzitutto va ricordato che il
tribunale di Giugliano in Campania, istituito con legge del 1999,
non è mai entrato in funzione, così come l'omologa procura di
Giugliano, per la quale fu solo bandito e coperto il posto di
procuratore della Repubblica, pur tuttavia mai insediatosi. Secondo
la legge istitutiva, il tribunale di Giugliano in Campania avrebbe
dovuto avere un organico di 18 giudici, incluso il presidente; la
procura della Repubblica avrebbe dovuto avere un organico di 8
magistrati, incluso il procuratore. Secondo i dati ISTAT del
censimento 2000, il bacino di utenza del tribunale di Giugliano
doveva essere pari a 462.000 residenti. E' dunque evidente che,
alla luce dei parametri fissati dalla legge-delega, il Tribunale di
Giugliano non rientra tra quelli da sopprimere e, difatti, non lo è
stato.



A ciò si aggiunga che il
circondario del nuovo tribunale di Napoli nord è di gran lunga
superiore a quello del precedente di Giugliano, essendo stati
aggiunti all'originario territorio della sezione di Marano di
Napoli (che, allo stato, ricomprende Giugliano), i territori delle
sezioni distaccate di Afragola, Casoria e Frattamaggiore, che,
pertanto, fuoriescono dal circondario del tribunale di Napoli a cui
oggi afferiscono (laddove, in senso opposto, solo la sezione di
Pozzuoli passa dal tribunale di Giugliano-Napoli nord a quello, già
esistente, di Napoli). Tale dato oggettivo rende di per sé
inadeguato l'organico di 18 giudici a Napoli-nord, che dovrebbe
essere aumentato in modo corrispondente all'aumento del carico di
lavoro (d'altra parte, i dati demografici più recenti evidenziano
che la popolazione residente nel nuovo tribunale metropolitano
partenopeo si aggira sulle 620.000 unità, a fronte delle 462.000
del vecchio tribunale giuglianese).



Un tribunale di così ampio bacino
di utenza e dal circondario caratterizzato da elevato contenzioso
ed alto tasso di criminalità (se solo si considerano le roccaforti
camorristiche di Afragola e Marano) non può essere privato del
corrispondente ufficio requirente, senza che una misura del genere
trovi una spiegazione razionale nel trattamento di uffici similari
(si consideri, da un lato, la sopravvivenza di tante procure in
territori non gravati da problemi giudiziari come quelli dell'area
napoletana e, dall'altro, il trattamento diverso di altre aree
metropolitane, dove sono state conservate le procure limitrofe a
quelle di Roma e Milano).  



Infatti, la procura di Napoli,
ufficio inquirente più grande d'Italia, ma comunque
sottodimensionato rispetto al carico di lavoro, pari a circa 60.000
procedimenti contro noti all'anno, non avrà beneficiato di alcun
incremento effettivo di organico (presso la soppressa procura di
Giugliano non c'erano sostituti, come già detto) e sarà onerata -
ad esempio - anche della gestione delle udienze presso il nuovo
tribunale. In ogni caso, la misura minima che dovrebbe essere
attuata nell'immediato a beneficio della procura di Napoli è
l'aumento dell'organico - quantomeno - delle 8 unità previste nel
1999 per la procura di Giugliano.



Pertanto, se tutti i magistrati
sono disposti a farsi carico di maggiori oneri affinché migliori il
servizio per i cittadini (ciò che può augurarsi consegua alla
soppressione di alcune sedi distaccate e di alcuni tribunali), non
è dato comprendere come e in quale misura un tribunale senza
procura possa migliorare il servizio per i cittadini, mentre sono
evidenti i maggiori aggravi per i magistrati. Ne consegue che la
richiesta dell'ANM è quella di istituire una procura della
Repubblica anche per il circondario di Napoli nord, con un organico
sufficiente ad assorbire l'aumentato carico di lavoro conseguente
all'ingrandimento del territorio di competenza. In senso analogo,
si è già detto che i 18 magistrati previsti dalla normativa vigente
per il tribunale si rivelano oggettivamente insufficienti a gestire
i nuovi carichi processuali e si ribadisce la necessità, una volta
istituita la procura di Napoli nord, di dotare il tribunale della
sezione GIP.




7.     Clausola di
invarianza e profili logistici.



La riforma, per espressa previsione
di legge, deve essere a "costo zero", stante la clausola di
invarianza prevista dall'art. 9 dello schema e, prima ancora,
dall'art. 1 comma 2 lett. q) della legge delega.



Peraltro, l'espressa previsione che
il tramutamento del personale conseguente alla sommatoria degli
organici degli uffici incorporati a quelli incorporanti non
costituisce assegnazione o trasferimento di ufficio (art. 4 comma 2
dello schema) determina che il relativo costo venga di fatto
riversato integralmente sui singoli, senza previsione di indennità
compensative, il che, oltre a determinare conseguenze
oggettivamente inique, potrebbe integrare profili di illegittimità.
Si formula quindi richiesta, al legislatore, di prevedere adeguati
ristori economici agli oggettivi aggravi che dalla riforma
deriveranno ai magistrati e al personale amministrativo.



Infine, non può non esprimersi
l'auspicio che sia valutata e affrontata con urgenza la situazione
dell'edilizia giudiziaria, alla luce delle mutate esigenze
dipendenti dagli effetti dell'accorpamento. Infatti, l'eventuale
sopravvivenza provvisoria - fino a ben cinque anni - degli edifici
attualmente sede degli uffici e delle sezioni distaccate soppressi,
prevista dall'art. 7 dello schema, va contenuta nei termini più
brevi, in considerazione delle diseconomie che una tale
sopravvivenza potrebbe generare.



8.     Situazioni
relative ai singoli distretti.



In relazione agli effetti che la
riforma dovrebbe produrre sulle singole realtà locali, si rimettono
in allegato le osservazioni relative ad alcuni distretti, elaborate
con la collaborazione delle Sezioni locali dell'ANM, tenendo anche
conto di alcuni rilievi formulati dai magistrati delle aree
interessate.



Distretto del Piemonte e
Valle d'Aosta



Con riferimento alla prevista
soppressione del tribunale di Pinerolo, i magistrati di quel
circondario hanno osservato che la scelta operata appare in
contrasto con la necessità di mantenere gli uffici giudiziari
submetropolitani per le finalità di decongestionamento del
tribunale metropolitano, anche con ampliamento dei relativi
territori.



Per questo, nel progetto
predisposto dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del
Ministero della Giustizia il decongestionamento era attuato tramite
il mantenimento di Pinerolo ed Ivrea con ampliamento degli stessi,
sino a portare i due uffici rispettivamente ad un bacino di utenza
di 570.000 e 500.000 abitanti. Tuttavia, nello schema viene
mantenuto il solo tribunale di Ivrea, con accorpamento delle due
sezioni distaccate del tribunale di Torino, Chivassso e Cirié; in
tal modo, lo scopo di decongestionare il tribunale di Torino non
trova il suo necessario completamento. Il circondario di Pinerolo
finirebbe invece col gravare sul tribunale di Torino, nella cui
competenza resterebbero i territori delle due sezioni distaccate di
Susa e Moncalieri.



Sono state inoltre avanzate
perplessità sulla scelta di mantenere in vita Ivrea e non Pinerolo,
trattandosi di uffici equiparabili, e presentando anzi Pinerolo un
maggior bacino di utenza, maggiori indici di sopravvenienze e
un'edilizia giudiziaria più confacente all'ampliamento.



Distretto di
Milano



La Sezione Anm milanese ha espresso
una sostanziale condivisione del progetto di riforma. Si rimettono
alcune osservazioni formulate dai magistrati in servizio nel
circondario di Lodi, i quali, nel condividere l'ampliamento del
circondario, manifestano però timori non soltanto per la fase
transitoria, ma anche per le modalità di rideterminazione
dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo, che
non può essere limitato alla sommatoria di quello attualmente in
servizio presso la sezione distaccata di Cassano d'Adda. In
particolare, sul punto osservano che è abbastanza difficile
valutare l'impatto della modifica, atteso che oggi tutta una serie
di procedimenti (collegiali, lavoro, esecuzioni immobiliari etc.)
vengono trattati dal Tribunale di Milano.



In particolare :



1)   E' condivisibile
l'ampliamento del circondario: forse un maggiore ampliamento (oltre
Cassano, la zona di San Donato, Peschiera e Pantigliate oppure il
tribunale di Crema) consentirebbe, ovviamente con un congruo
ampliamento dell'organico, la creazione di un ampio Ufficio, con
possibilità di creare non solo specializzazione dei giudici ma
sezioni specializzate;



Si segnala, in particolare,
l'opportunità che la soppressione del tribunale e della procura
della Repubblica di Crema avvenga con accorpamento al tribunale ed
alla procura della Repubblica di Lodi (le due città distano poco
più di 15 chilometri ed insistono su una realtà
socio-economica molto affine). Questa soluzione consentirebbe di
creare un unico tribunale per tutta la zona a sud ovest di Milano,
con un organico di giudici tra le 25 e le 30 unità e
di pubblici ministeri tra le 9 e le 10 unità.



2) L'accorpamento deve comportare
ampliamento dell'organico dei magistrati e del personale
amministrativo, perché la sezione distaccata  per legge non
tratta il contenzioso collegiale, le procedure concorsuali, la
materia del lavoro e quella delle esecuzioni immobiliari e,
comunque, fino ad oggi, gli affari di Cassano si stemperavano
nell'ampio circondario di Milano. A tale proposito, si segnala che
Lodi ha un bacino d'utenza di 300.000 persone, mentre Cassano ha un
bacino d'utenza di 150.000 persone. E' facile quindi prevedere che
il contenzioso aumenterà di circa il 50%. Per fare fronte a tale
aumento di contenzioso sarà allora necessario prevedere almeno un
aumento del 50% dell'organico. I giudicanti, quindi, da 16 dovranno
essere portati almeno a 24 e i requirenti da 6 ad almeno 9. Tali
numeri non tengono conto del fatto che nel territorio di Cassano
d'Adda esistono realtà produttive importanti, motivo per cui il
lavoro che da quel territorio deriverà si prevede intenso, sicchè
la semplice somma algebrica come sopra riportata non è detto che
riuscirà effettivamente a coprire le necessità del territorio (ad
esempio la sezione lavoro, oggi composta da un solo magistrato,
dovrà essere ragionevolmente incrementata). Solo un approfondito
studio sulla base dei risultati della commissione flussi potrà dire
se nella nuova circoscrizione non servano anche più magistrati di
quelli sopra indicati sulla sola base del bacino d'utenza e
prendendo  come ipotesi di partenza che "la propensione alle
controversie" sia equamente distribuita su tutto il territorio
italiano.



3) L'efficacia del decreto non può
precedere l'ampliamento della pianta organica e deve avvenire con i
posti banditi e coperti: sarebbero opportuni bandi dedicati 
solo a coprire i posti dei tribunali ampliati (i tribunali che
vedono ridotta la circoscrizione non hanno immediata necessità di
copertura dei posti); attualmente a Lodi sono effettivamente
presenti 3 magistrati requirenti (con una scopertura del 50%) e 11
magistrati giudicanti. All'esito dei trasferimenti in corso (già
fortemente penalizzanti per il Tribunale che da qualche mese ha due
colleghe a "mezzo servizio", perchè coassegnate a Milano) da agosto
ci saranno solo 8 magistrati giudicanti (con una scopertura
effettiva del 50%), mentre si dovrà attendere il corso dell'anno
perché due colleghe rientrino dalla maternità e giunga (dopo circa
2 anni) il presidente di sezione (che assumerà anche la presidenza
del tribunale quale facente funzione) e un altro collega assegnato
al penale. Se tale situazione di scopertura grave non muterà
radicalmente e l'organico del Tribunale non giungerà in termini
celeri ad un significativo incremento del numero di magistrati
effettivamente in servizio, non solo i colleghi non potranno
garantire un servizio efficiente per le dimensioni della nuova
circoscrizione di Lodi, ma saranno in pericolo anche gli ottimi
risultati (a prezzo di durissimi sacrifici personali di tutti i
colleghi) raggiunti in quest'anno, come le statistiche della
commissione flussi dimostrano. Si pensi che per garantire il
funzionamento del collegio penale quest'anno 4 magistrati della
sezione civile sono stati assegnati anche al collegio penale, con
inevitabili ripercussioni sul ruolo dei colleghi interessati da
tali assegnazioni. Analogo discorso vale per il personale
amministrativo che ha fortissime carenze. In breve: nessuna seria
revisione della circoscrizione potrà attuarsi se prima non sarà
ampliato l'organico effettivo.



A tal fine si potrebbero quindi
prevedere anche meccanismi generalizzati  di posticipato
possesso per i magistrati trasferiti da tribunali accorpanti, per
consentire un periodo di qualche mese di stabilità di organico, ma
ciò solo subordinatamente ad intense attività volte, senza
pregiudizio dei diritti dei singoli magistrati, a garantire la
piena copertura della nuova pianta organica.



4) L'attività da subito deve essere
concentrata nella sede del Tribunale (vanno quindi evitate udienze
per 18 mesi presso la sede distaccata) e quindi le nuove iscrizioni
dovranno eseguirsi da subito in sede senza prevedere l'iscrizione
di nuovi procedimenti nella sede soppressa.



5) La revisione degli organici,
immediata e preventiva rispetto all'entrata in vigore del decreto,
dovrebbe prevedere da subito l'aggiornamento ad un anno; nessuno
può oggi  sapere quale sarà la sopravvenienza dei procedimenti
(collegiali, lavoro, esecuzioni immobiliari) relativi al territorio
incorporato (prima iscritti indistintamente,"senza targa "a
Milano): la prima revisione dovrebbe essere seguita da una
successiva a distanza di un anno o due per verificarne la
congruità.



6) E' stata prospettata la
possibile esistenza di problemi logistici. Si dubita, in
particolare, che l'attuale conformazione del tribunale di Lodi
possa ospitare l'incremento di uomini e mezzi che la nuova
circoscrizione richiede. Ove fosse confermata tale inadeguatezza
strutturale, occorrerebbe provvedere tempestivamente, al fine di
accogliere adeguatamente le accresciute risorse umane e
materiali.



7) occorre che il CSM provveda
prioritariamente alla nomina di direttivi e semidirettivi dei
tribunali accorpanti perché organizzino l'accorpamento: è anche
necessaria l'applicazione di dirigenti amministrativi proprio per
l'organizzazione di personale  e servizi nella fase di avvio
della riforma.



8) Anche il personale
amministrativo dovrà essere adeguatamente incrementato, quantomeno
nella misura  del 50%.



Distretto di
Brescia



In linea generale, non sono stati
sollevati rilievi in merito alla riforma, i capi degli uffici hanno
anzi sottolineato l'opportunità della soppressione delle sezioni
distaccate e la necessità di abbreviare i termini di efficacia
della riforma.



L'unica osservazione riguarda
l'adeguatezza degli organici di magistrati e del personale
amministrativo, per i quali si impone una urgente e seria
riequilibratura. Infatti, Brescia è fra le sedi sotto tale aspetto
più carenti, sia come organico di Procura (il peggior rapporto
carico di lavoro/magistrato in Italia, e sempre in carenza di
organico, tanto da essere stata per ben tre volte dichiarata sede
disagiata), sia come organico di Tribunale.



Distretto del Friuli
Venezia Giulia



I rilievi di carattere generale
relativi alla necessità di un tempestivo adeguamento delle piante
organiche trovano specifico rilievo con riguardo al distretto di
Trieste.



In particolare, alla luce del
previsto accorpamento a Pordenone del territorio della sezione
distaccata di Portogruaro (attualmente facente parte del
tribunale di Venezia e quindi addirittura di altro distretto), ed
ancor più alla luce dell'accorpamento a Gorizia del territorio
della sezione distaccata di Palmanova, la revisione degli organici
appare assolutamente decisivo, affinché la riforma determini un
risultato funzionale.



Quanto a Portogruaro (che per di
più comprende stazioni balneari assai importanti e frequentate come
Bibione e Caorle), il relativo bacino d'utenza (95.000) è pari a
circa il 30% dell'attuale bacino d'utenza del tribunale di
Pordenone (312.000).



Il territorio di Palmanova (il cui
territorio comprende la stazione balneare di Lignano Sabbiadoro) ha
un bacino d'utenza (115.000 persone) quasi pari a quello già
proprio del tribunale di Gorizia (140.000).



Dunque, appare chiaro che, in
difetto di un adeguato aumento degli organici degli uffici
giudiziari (tribunale e procura) di Pordenone e - ancor più - di
Gorizia, l'effetto della riforma sarebbe assolutamente negativo in
termini di efficienza e di durata dei procedimenti. Per di più, si
segnala, in particolare, che il tribunale di Gorizia vive da anni
una situazione di difficoltà per il verificarsi di frequenti
carenze d'organico e per la pendenza di procedimenti
particolarmente impegnativi (morti per amianto): l'eventuale
aumento di disagio in quell'ufficio pregiudicherebbe le già
tradizionalmente difficili prospettive di copertura
dell'organico.



Ampio favore registra la
soppressione delle sezioni distaccate di Cividale (tribunale
di Udine) e San Vito al Tagliamento (tribunale di Pordenone).



Infine, con specifico riguardo
alla magistratura di sorveglianza, si segnala la necessità di
variazione della competenza territoriale, da attuarsi scorporando
il circondario del tribunale di Gorizia (con la relativa la casa
circondariale) dall'ufficio di sorveglianza di Udine in favore di
quello di Trieste, tramite modifica
della previsione della tabella  allegata  alla
legge n. 354/75 (ordinamento penitenziario); tanto più in
considerazione dell'aumento del bacino d'utenza dell'ufficio di
sorveglianza di Udine, nell'ipotesi di aggregazione del territorio
dell'attuale sezione distaccata di Portogruaro al tribunale di
Pordenone.



Distretto del
Veneto



Nel Veneto la riforma incide in
modo significativo attraverso la soppressione del Tribunale di
Bassano del Grappa e la completa revisione della circoscrizione del
tribunale di Rovigo e dei tribunali limitrofi. Oltre alle
problematiche comuni a tutto il territorio nazionale (accorpamento
delle sedi distaccate, etc.) si evidenziano alcune peculiarità.



1 - soppressione del
Tribunale di Bassano del Grappa, con suo accorpamento al tribunale
di Vicenza.



Il provvedimento non giunge né
inatteso né incompreso, in quanto da tempo si sottolineava la
problematica funzionalità del Tribunale. Le doglianze emerse sono
due:





  • la prima è che, in caso di
    soppressione di un ufficio con accorpamento ad altro, non è
    prevista la somma delle due attuali piante organiche. In
    conseguenza, Vicenza, pur dopo l'accorpamento di Bassano, avrà la
    stessa pianta organica di oggi, salvo operare su quella il suo
    adeguamento successivo. Sarebbe ragionevole, invece, partire già ex
    lege almeno da una somma delle due piante organiche degli uffici
    (di fatto) accorpati;




  • la seconda è che i colleghi di
    Bassano e il relativo personale saranno mandati in tempi ridotti a
    Vicenza, in sovrannumero.




2 - ridefinizione della
circoscrizione del Tribunale di Rovigo, con accorpamento della sede
distaccata di Adria e delle sedi distaccate (rispettivamente dei
Tribunali di Verona e Padova) di Legnago ed Este.



Il progetto di riforma, come già
sopra osservato a titolo esemplificativo, tocca pesantemente la
circoscrizione del tribunale di Rovigo, vedendo l'accorpamento non
solo della sede distaccata di Adria ma anche delle sedi distaccate
(rispettivamente appartenenti ai tribunali di Verona e Padova) di
Legnago ed Este, in tal modo portando ad un aumento del bacino
d'utenza dagli attuali 228.881 abitanti ad un complessivo numero
di  518.663 abitanti (fonte COSMAG) con un aumento del 126 %
del complessivo bacino di utenza.



La sottosezione di Rovigo evidenzia
il concreto pericolo che il costituendo "tribunalone" di Rovigo sia
destinato a croniche e gravi carenze di organici.



La ristrutturazione delle
circoscrizioni di Padova, Rovigo e Verona non può prescindere,
infatti, da un rivisitazione radicale delle rispettive piante
organiche, giacché sarebbe errato ritenere adeguata la mera somma
algebrica delle piante organiche delle sedi destinate ad essere
accorpate. E ciò perché una quota molto rilevante delle funzioni
relative ai territori di Legnago ed Este viene svolta presso la
rispettiva sede principale: Procura della Repubblica, GIP/GUP,
Giudice Delegato, Giudice del Lavoro, riesame reale, Tribunale
Collegiale, misure di prevenzione, separazioni e divorzi, ecc...
Ciò ovviamente vale anche per gli organici del personale
amministrativo.



Con la dovuta approssimazione, ciò
significa che dei 45 magistrati in organico al tribunale di Verona
e dei 17 alla procura della Repubblica, 7 giudici e 2 o 3 pubblici
ministeri dovrebbero essere trasferiti nell'organico del tribunale
di Rovigo. Invece tali posti rimarranno scoperti o non verranno
creati, almeno nell'immediato. Il computo per la ex sezione
distaccata di Este è del tutto analogo.



Alla revisione degli organici deve
seguire necessariamente una idonea dotazione strutturale logistica:
locali per magistrati e personale amministrativo, aule d'udienza,
archivi, sezione di polizia giudiziaria, dotazione
informatica,  ecc... Attualmente il vecchio palazzo di
giustizia di Rovigo appare a mala pena sufficiente ad ospitare il
personale e le attività in essere. Si dovrà meditare se la
costruzione di un nuovo palazzo di giustizia sia compatibile con i
tempi della riforma e lo scopo della revisione delle spese.



In tale situazione di sovraccarico
di lavoro e di disagio materiale, è più che prevedibile inoltre che
in sede di prima attuazione della riforma andrebbe pressoché
deserta non solo la pubblicazione dei numerosi posti attualmente
vacanti ma anche la pubblicazione dei posti derivanti dall'aumento
d'organico derivante dall'accorpamento. In tal senso, si consideri
che la sede di Rovigo (sia procura che tribunale) ha visto le
ultime pubblicazioni andare quasi sempre deserte; addirittura, la
procura di Rovigo è rientrata, in occasione dell'ultima
pubblicazione del "bollettone", tra le super-disagiate con
incentivi economici!!



Inoltre, l'accorpamento porta alla
competenza di Rovigo comuni che si trovano a grande distanza
chilometrica, con dubbi vantaggi per i cittadini ivi residenti.



Distretto della
Liguria



1.
SANREMO-IMPERIA



E'  assolutamente
indispensabile e condivisibile l'accorpamento Imperia-Sanremo. Del
resto, le due città, collocate nella stessa Provincia, distano
l'una dall'altra appena diciotto chilometri. Alcune (scontate)
resistenze localistiche si registrano a Sanremo, anche in
considerazione del fatto che il circondario ha sempre avuto (ed ha)
un volume di affari molto superiore ad Imperia.



Peraltro, sotto il profilo
logistico, l'unica situazione praticabile è l'utilizzo del palazzo
di giustizia di Imperia, di recente costruzione e palesemente
sovradimensionato rispetto alle esigenze degli uffici, idoneo a
contenere tutti gli operatori dei due tribunali e procure. Qualcuno
aveva prospettato la possibilità di mantenere attivo il palazzo di
Sanremo per il settore civile, ma la soluzione presenta
inconvenienti funzionali di varia natura ed è comunque contraria
allo spirito della semplificazione e del risparmio dei costi.



Il palazzo di giustizia di Imperia
(città in cui hanno sede la Corte di Assise, la Prefettura,
l'Agenzia delle Entrate, l'Ufficio del Registro e via dicendo) fu
edificato alla fine degli anni '90 con l'intento di assorbire gli
uffici di Sanremo, e per questo  sembra
oggi sovradimensionato. Già allora, su input di taluni
politici locali, era stato predisposto un disegno di legge che
prevedeva l'accorpamento ad Imperia, dove, a differenza di Sanremo,
la nuova sede giudiziaria ha pregi logistici notevoli, essendo
prossima  alla stazione ferroviaria, allo sbocco autostradale
e stradale, nonché è circondata da grandi
parcheggi. Inoltre, l'accorpamento renderebbe la nuova sede
(che, divisa, vivacchiava per varie carenze di organico nella
magistratura e nel personale amministrativo), ottimale nel rapporto
magistratura - personale ausiliario.



Nessuna questione circa
l'abolizione delle sedi distaccate di questo circondario.



 2.
SAVONA



L'abolizione della sezione
distaccata di Albenga (cittadina peraltro a breve distanza da
Savona) è da tempo attesa dai magistrati - pur se avversata dal
foro locale - e, nei fatti, già praticata con il trasferimento alla
sede centrale di molte materie relative alle controversie civili e
penali. Del resto, la sede di Albenga è sempre stata fonte di
discussioni e di intoppi funzionali di vario genere.



Dal punto di vista logistico,
l'assorbimento non crea alcun problema, in quanto il palazzo di
Savona presenta gli opportuni spazi per ricevere ulteriore
personale, tra l'altro oggettivamente contenuto.



3. CHIAVARI



Il Tribunale di Chiavari (che si
colloca a 25 Km da Genova) ha giurisdizione su località
comprese nella Provincia di Genova e della Spezia e, sulla base dei
parametri legislativi, rientra tra quelli da sopprimere. Tale
soppressione appare assolutamente opportuna, anche considerato
l'evidente squilibrio, in eccesso, tra numero degli addetti e
carichi di lavoro effettivi. L'organico attuale del Tribunale,
costituito da n.11 giudici togati oltre al presidente, gestisce un
carico obiettivamente non elevato. Il buon funzionamento del
tribunale di Chiavari è dovuto, oltre che all'impegno e all'elevata
qualità professionale dei giudici, anche a tale carico, che appare
modesto soprattutto se comparato con quello, ben più elevato, del
tribunale accorpante di Genova. L'accorpamento consentirebbe così
di ottenere un riequilibrio complessivo, funzionale alla
realizzazione di economie di scala.



Quanto alle modalità di
accorpamento, potrebbe essere valutata l'eventuale divisione del
circondario su base provinciale (Genova e La Spezia, nella cui
provincia si collocano due comuni situati nel circondario del
tribunale di Chiavari). Il trasferimento, con ripartizione del
personale giudiziario tra Genova e La Spezia servirebbe,
peraltro, a ripianare i vuoti di organico che affliggono le
due sedi giudiziarie maggiori.



Del tutto inammissibile è
l'argomento, invocato a sostegno della conservazione del tribunale
di Chiavari, che è stato di recente realizzato a Chiavari il nuovo
palazzo di giustizia, posto che argomenti di questo genere sono
estranei allo spirito della legge delega; del resto, la
conservazione di una pluralità di palazzi, in sedi assai vicine e
in assenza di esigenze legate all'amministrazione della giustizia,
appare anche antieconomica. Peraltro, l'amministrazione potrebbe
dare diversa destinazione all'edificio che, tra, l'altro, ha un
collegamento diretto con le locali carceri. Tale destinazione
potrebbe essere, allora, quella di destinarlo totalmente a carcere,
visto che le vicine strutture genovesi e spezzine sono
cronicamente superaffollate ed insufficienti. D'altra parte,
il nuovo tribunale di Chiavari (e il locale carcere) si
colloca in zona non particolarmente pregevole sotto l'aspetto
ambientale (si è dovuto procedere ad una lunga e costosa bonifica
dell'area su cui oggi sorge il nuovo tribunale, perché l'area
stessa era non solo fortemente degradata e strutturalmente
instabile, ma anche parzialmente inquinata).



Quanto ai profili logistici, mentre
non darebbe alcun problema l'accorpamento della procura, allo stato
potrebbe comportare qualche criticità la collocazione di tutti i
giudici (12) presso la sede di Genova. Non sarebbe
problematico invece l'accorpamento del personale amministrativo,
alquanto carente a causa della nota chiusura del turn
over.



4.
CARRARAPONTREMOLI:



Non si ravvisa alcuna ragione per
tenere in vita i due uffici, il cui personale può essere ampiamente
assorbito dal capiente ufficio di Massa.



Peraltro, Massa, che dista da
Genova oltre 130 Km, è amministrativamente collocata nella Regione
Toscana ed è una provincia Toscana, con tutti gl'inconvenienti
burocratici e di altra natura che ne conseguono in relazione al
fatto che, da punto di vista giudiziario, fa parte invece del
distretto della corte d'appello di Genova. Non si è mai capito
perché, a suo tempo, sia stata fatta una scelta del genere. E'
da ricordare, peraltro, che Massa dista poco più di trenta
chilometri da Lucca e poco più da Pisa e che le pratiche
burocratico-amministrative che la riguardano si risolvono a
Firenze. Inoltre, le tradizioni giudiziarie massesi non sono mai
state liguri, ma tipicamente toscane, tant'è vero che i giovani
locali si laureano in genere in giurisprudenza a Pisa e non a
Genova. Sarebbe quindi più ragionevole dilatare il distretto della
corte di appello di Firenze, attribuendole il circondario di
Massa.



Distretto della
Toscana



L'unica osservazione formulata
concerne la sezione distaccata di Portoferraio all'Isola d'Elba, la
cui soppressione, a causa dell'insularità, provocherebbe notevoli
disagi alla popolazione residente sull'isola.



Distretto del
Lazio



La Sezione Anm del Lazio ha fatto
pervenire osservazioni critiche in merito alla prevista
soppressione del tribunale di Cassino, destinato ad essere
accorpato con quello di Frosinone, osservazioni che di seguito si
riportano.



Cassino rappresenta geograficamente
(e storicamente) la via di accesso tra il Lazio e la Campania, con
tutto quello che ciò implica in termini di infiltrazioni
camorristiche.



Oltretutto il tribunale di Cassino
risulta, per numero di magistrati, bacino di utenza, carichi di
lavoro, sopravvenienza e definizioni, una sede giudiziaria ben più
grande e produttiva di molte altre sedi che sono state invece
mantenute. L'accorpamento con il tribunale di Frosinone, che tra
l'altro rischia di determinare la paralisi di quest'ultimo,
comporterebbe il venir meno di un fondamentale presidio di legalità
e di contrasto alla criminalità organizzata (soprattutto nel
settore degli appalti pubblici e in quello delle attività
imprenditoriali) in un territorio altamente a rischio, anche perché
sede di un polo industriale di rilievo nazionale.



In conclusione, la chiusura del
tribunale di Cassino appare più il frutto di un approccio
ragionieristico alla geografia giudiziaria che di una politica di
razionalizzazione delle risorse e oltretutto essa si presta ad
essere interpretata, anche da un punto di vista simbolico, di resa
dello Stato alla criminalità organizzata.



Distretto di
Napoli



Nell'affrontare, nella relazione
generale, la questione dei tribunali senza corrispondente procura
della Repubblica, si è già trattato diffusamente del problema del
tribunale di Napoli nord, l'unico ufficio giudiziario a trovarsi in
questa situazione. Qui di seguito si riportano le osservazioni
critiche formulate dalla Sezione ANM di Napoli. 



La Giunta Sezionale di Napoli
dell'ANM esprime il proprio apprezzamento per il progetto di
decreto legislativo che, anche raccogliendo gli inviti che da anni
i magistrati italiani rivolgono al legislatore, ha finalmente
realizzato un primo riassetto delle circoscrizioni giudiziarie.



I magistrati del distretto di
Napoli non possono però fare a meno di evidenziare come il nostro
territorio sia stato ancora una volta destinatario di misure in
qualche modo eccezionali, certamente poco comprensibili e non
condivisibili, misure approntate solo e soltanto per il circondario
di Napoli e non per quelli, con bacino di utenza e numero di affari
analoghi, di Roma e Milano.



Non possiamo che evidenziare come i
problemi derivanti dalla mancata realizzazione del tribunale di
Giugliano in Campania, formalmente istituito nel 1999 e mai
realizzato, non possono essere risolti con un semplice cambio di
denominazione, in tribunale di Napoli nord, che probabilmente
meriterebbe per altro una denominazione autonoma, collegata al
territorio sul quale insisterà.



Non possiamo che evidenziare che
prevedere l'unico tribunale d'Italia privo di procura della
Repubblica - per altro con un eccesso di delega rispetto alla legge
n. 148 del 2011, ove è previsto l'accorpamento e non la
soppressione degli uffici di procura, come accadrebbe invece per
Giugliano - e privo dell'ufficio Gip acuirà i problemi logistici,
organizzativi e il carico di lavoro non solo del nascituro ufficio,
ma anche dei magistrati della procura della Repubblica di Napoli e
della sezione Gip del tribunale di Napoli.



Peraltro sia i pubblici ministeri
che i gip del tribunale di Napoli dovrebbero rapportarsi con il
settore dibattimento di un altro tribunale, non solo per i
procedimenti per i quali sussiste competenza distrettuale, ma per
tutti i procedimenti penali.



Non possiamo che evidenziare che il
tribunale di Napoli nord avrà una competenza territoriale
decisamente più ampia di quella che avrebbe dovuto avere il
tribunale di Giugliano, ma che nulla è detto sulla composizione e
le modalità di formazione dell'organico. Organico che non potrà
essere costituito dai colleghi attualmente in servizio presso le
sedi distaccate soppresse, perché gli stessi sono - e devono
restare - in servizio presso il tribunale di Napoli che, allo
stato, non risulta soppresso. Tanto più che il numero dei
magistrati necessari dovrà essere necessariamente superiore a
quello attualmente destinato alle sezioni distaccate, il cui
territorio confluirebbe nel tribunale di Napoli nord, già ora
insufficiente e che ancor più lo sarebbe per la trattazione degli
ulteriori affari collegiali civili e penali e per la magteria del
lavoro.



Non possiamo che richiedere con
forza che il tribunale di Napoli nord nasca a "carico zero", come
era previsto per la legge istitutiva del tribunale di
Giugliano.



E per altro è di tutta evidenza che
la costituzione di un tribunale di "diritto processuale speciale"
senza procura ed ufficio Gip introduce una eccezione culturalmente
contraria all'impostazione ed al sistema ordinamentale e
codicistico.



I maistrati del distretto di Napoli
chiedono al Consiglio Superiore della Magistratura e agli organi
rappresentativi nazionali della Associazione Nazionale Magistrati
di ribadire con forza che la progettata riforma potrà produrre in
questo territorio gli effetti sperati solo se il tribunale di
Napoli nord sarà completo dell'ufficio inquirente e della sezione
Gip e sarà dotato di un organico autonomo e proprio, adeguato al
territorio, alla popolazione, alla densità criminale e come già
detto, a "ruolo zero".



Solo l'attenta valutazione di ogni
aspetto evidenziato impedirà il riproporsi della scena, già
tristemente nota anche in questo distretto, di uffici giudiziari
nati già in stato di agonia e, a distanza di venti anni
dall'istituzione, nonostante l'impegno e l'abnegazione dei
colleghi, non ancora risollevatisi.



Ove tali condizioni non si
realizzassero, è auspicabile che quanto avvenuto in circondari
anche maggiori per dimensione, come ad esempio quello di Roma - con
un bacino di utenza superiore a quello di Napoli - avvenga anche
per il tribunale di Napoli, accorpando le sezioni distaccate, come
previsto dallo schema di decreto legislativo per tutti gli altri
uffici giudiziari d'Italia.



Distretto di
Salerno



La Sezione Anm di Salerno ha
formulato, in accordo con il locale Consiglio dell'Ordine, alcune
osservazioni, che qui di seguito si riportano testualmente,
rilevando, quanto al tribunale di Sala Consilina, come la
particolare soluzione prescelta nello schema di decreto legislativo
sia già stata oggetto di attenzione nella parte generale della
presente relazione e, quanto alla sezione distaccata di Eboli, come
debbano registrarsi, fra i magistrati del distretto, voci
favorevoli alla sua soppressione, in dissenso con la richiesta di
conservazione formulata dalla sezione distrettuale dell'Anm.



La magistratura associata e
l'Avvocatura guardano con favore allo spirito della legge delega
per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli
uffici giudiziari (legge 14.9.2011 n. 148 di conversione del D.L.
13.8.2011 n. 138) che, nel prevedere il riequilibro delle attuali
competenze territoriali, con la soppressione di alcuni tribunali e
della gran parte delle sezioni distaccate, costituisce un concreto
intervento che si muove finalmente nella direzione di una maggiore
efficienza dell'amministrazione della giustizia. Non bisogna quindi
assolutamente sprecare questa occasione facendo prevalere sterili
interessi corporativi o campanilistici.



Per questo Magistrati e Avvocati,
alla luce delle notorie disfunzioni più volte constatate,
concordano sulla necessità della soppressione di tutti gli uffici
del Giudice di Pace non aventi sede nel luogo del Circondario ove
insiste il Tribunale o la Sezione distaccata e sulla necessità
dell'accorpamento al Tribunale di Salerno delle Sezioni distaccate
di Amalfi, Cava de' Tirreni, Mercato San Severino e Montecorvino
Rovella, provvedimenti che consentiranno anche un recupero di
magistrati e di personale amministrativo da impiegare più
razionalmente negli altri uffici giudiziari del circondario di
Salerno.



Sul paventato accorpamento del
Tribunale di Sala Consilina a quello di Lagonegro e sulla
soppressione della Sezione distaccata di Eboli si impongono invece
necessariamente considerazioni di carattere diverso. Si impone il
rispetto delle regole.



Per Sala Consilina la regola è
quella dettata dall'art. 2 lett. e) Legge 148/2011 ("assumere
come prioritaria linea di intervento (…) il riequilibrio delle
attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra
uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da
rilevante differenza di dimensioni
").



È quindi inconcepibile che il
Tribunale di Sala Consilina possa essere accorpato ad un Tribunale
di dimensioni minori come quello di Lagonegro situato non solo in
un'altra provincia, ma addirittura in un'altra regione. Per questo
l'ANM di Salerno e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Salerno chiedono con forza che le competenze giudiziarie del
Tribunale di Sala Consilina rimangano all'interno del Distretto
della Corte di Appello di Salerno.



Per Eboli la regola è quella
dettata dall'art. 2 lett. d) Legge 148/2011 che non prevede affatto
la possibilità di sopprimere tutte le sezioni distaccate ma al
contrario indica i criteri per l'individuazione di quelle che
devono essere mantenute, criteri che sono quelli fissati nella
precedente lett. b): "… secondo criteri oggettivi e omogenei
che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli
abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze,
della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con
riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso di impatto
della criminalità organizzata
".



La Sezione distaccata di Eboli
risponde pienamente a questi criteri: è una della più grandi
Sezioni distaccate sull'intero territorio nazionale; comprende 34
Comuni; ha come utenza una popolazione di oltre 200.000 abitanti; è
gravata da carichi di lavoro impressionanti (circa 30.000 cause
civili e circa 3.000 cause penali); il nucleo territoriale
Eboli-Battipaglia-Capaccio costituisce un polo agricolo e
industriale di rilievo economico tale da determinare un contenzioso
civile rilevante anche qualitativamente e da stimolare gli
interessi della criminalità organizzata. 



 Per questo l'Anm di Salerno e
il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno chiedono con
forza che la Sezione distaccata di Eboli non venga soppressa e che
anzi venga potenziata attraverso il rafforzamento degli organici
dei magistrati e del personale amministrativo. Magistrati e
Avvocati, mettendo da parte interessi corporativi, si sono assunti
le loro responsabilità. Insieme chiedono che le altre Istituzioni
assumano le proprie responsabilità verso i cittadini che
rappresentano.



La Sezione di Salerno evidenzia
inoltre che le violazioni della legge delega in precedenza
segnalate possono comportare, ai sensi degli artt. 76 e 77, comma
1, della Costituzione, l'illegittimità costituzionale del decreto
legislativo, con conseguenti gravi ricadute sul corretto ed
efficiente esercizio dell'attività giudiziaria nel distretto di
Salerno e nel distretto di Potenza.




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