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15 dicembre 2018

Il Cdc dell'Anm sul ddl Pillon in materia penale

L’art. 21 del DDL 735 Pillon prevede l’abrogazione dell'art. 570 bis c.p.
Si tratta della fattispecie, recentemente introdotta dal d.lgs. 2018 n. 21 in sostituzione degli artt.12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, che rende applicabili le pene previste dall'art. 570 c.p. "al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli ".
L'abrogazione dell'art. 570 bis c.p. viene proposta nella relazione al disegno di legge quale logica conseguenza del principio di mantenimento diretto della prole.
Tuttavia, la scelta appare tutt’altro che necessitata e opportuna.
La netta preferenza espressa nel DDL Pillon per il mantenimento diretto della prole non giustifica l'intervento abrogativo, posto che, in primo luogo, il disegno di legge non elimina completamente la possibilità che venga stabilito un assegno a carico di uno dei genitori (cfr. art. 11) e che, soprattutto, non può negarsi la perdurante esigenza di garantire l’adempimento anche del mantenimento diretto.
In proposito, occorre ricordare che le fattispecie penali attualmente confluite nell’art. 570 bis c.p., erano state introdotte allo scopo di tutelare l’ex coniuge e i figli maggiorenni, che altrimenti rimanevano senza tutela penale, nonché rafforzare l’obbligo di versare l’assegno stabilito dal giudice civile sanzionando non solo l’omissione integrale e prolungata, ma anche le “autoriduzioni” degli importi dovuti a titolo di contributo al mantenimento.
Da segnalare, infatti, che l'art. 570 c.p. contempla, tra le altre, la condotta del coniuge o del genitore che “faccia mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti minori o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge … non legalmente separato per sua colpa” sicché non trova alcuna applicazione con riferimento al mantenimento dei figli maggiorenni (non invalidi) e dell’ex coniuge.
Anche riguardo ai figli minori, per i quali lo stato di bisogno è presunto, poi, la norma offre una copertura molto ridotta non risultando il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare integrato dal solo inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile. Infatti, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570, comma 2, c.p., non v'è equiparazione tra il fatto penalmente rilevante e l'inadempimento civilistico, necessitando per l'integrazione della figura criminosa in disamina una condotta di volontaria e continuata inottemperanza, con la quale il soggetto agente intende specificamente sottrarsi all'assolvimento degli obblighi derivanti dalla separazione in maniera dolosa.
Una volta allora eliminato l’art. 570 bis c.p. una serie di condotte violative degli obblighi di mantenimento potrebbero rimanere prive di sanzione.
Purtroppo, chiunque frequenti le aule penali degli uffici giudiziari italiani è in grado di riferire circa l’elevata diffusione del fenomeno della mancata corresponsione di tali assegni, la sperimentata inadeguatezza dei soli rimedi civilistici e la conseguente estrema necessità di una tutela penale.


Sempre rimanendo nell’ambito delle modifiche in ambito prettamente penale, il parallelo disegno di legge n. 45 (di iniziativa dei senatori De Poli, Binetti e Saccone, rubricato 'Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi') prevede una riformulazione dell'art. 572 c.p..
La condotta illecita viene descritta eliminando il verbo “maltratta” e sostituendolo con “usa sistematicamente violenza fisica o psichica".
La modifica comporta, in evidente contraddizione con l'obiettivo dichiarato di tutela di minori e dei soggetti deboli, una inspiegabile limitazione dell’ambito applicativo della fattispecie.
Condotta penalmente rilevante, è stato ritenuto in dottrina con riguardo alla incriminazione oggi vigente, è quella consistente in comportamenti di vessazione fisica o morale non necessariamente qualificabili, se singolarmente considerati, come reato, espressi mediante azioni od omissioni e ripetuti nel tempo.
La giurisprudenza prevalente, su questa scia, ha ritenuto inscrivibili tra le condotte di maltrattamento:



  • i comportamenti volgari, irriguardosi e umilianti, caratterizzati da una serie indeterminata di aggressioni verbali ed ingiuriose abitualmente poste in essere dall'imputato nei confronti del coniuge, quando essi realizzino un regime di vita avvilente e mortificante (nella specie, è stato ritenuto che tali condotte evidenzino l'esistenza di un programma criminoso diretto a ledere l'integrità morale della persona offesa C., Sez. VI, 21.1.2015, n. 12065; C., Sez. VI, 16.11.2010);

  • la privazione pressoché totale del sostegno economico ai danni della persona offesa, a maggior ragione se unita ad ulteriori condotte vessatorie di altro genere (C., Sez. III, 19.1.2016, n. 18937);

  • il continuo ed invasivo controllo da parte del marito, divorato da una patologica ed incontenibile gelosia nei confronti della moglie (C., Sez. VI, 14.5.2015, n. 20126);

  • fatti offensivi della libertà e dell'onore di una persona della famiglia , se parte di una più ampia condotta abituale, idonea a rendere vessatorio e insostenibile il regime di vita familiare (C., Sez. VI, 7.10.2010; T. Genova 24.11.2005; T. Bologna 14.10.2004);

  • continue omissioni dei doveri di solidarietà capaci di creare o aggravare condizioni di abituale e persistente sofferenza ( C., Sez. VI, 2.11.2010; C., Sez. VI, 21.12.2009; C., Sez. VI, 18.3.1996; C., Sez. VI, 30.5.1990);

  • condotte omissive in danno di una persona disabile , quando connotate da una deliberata indifferenza e trascuratezza verso i suoi elementari bisogni affettivi ed esistenziali (C., Sez. VI, 17.1.2013, n. 9724).


In sostanza, lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime – oggi - non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti violenti (sotto il profilo fisico o psichico) nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere del soggetto attivo, a prescindere dalla specifica connotazione (violenta) degli atti vessatori (C., Sez. V, 22.10.2010; Trib. Torino, 26.10.2010)
Se tant’è, la nuova formulazione riduce la tutela della integrità psico-fisica di coloro che, per età o per rapporti di tipo familiare o di affidamento, si trovano nelle condizioni di subire, proprio nei contesti in cui dovrebbero ricevere maggior protezione, condotte di prevaricazione fisica o morale che la minino.


Sempre con riguardo all’art. 572 c.p., la pena massima edittale del delitto viene riportata da sei a cinque anni, così neutralizzando la modifica sul punto della legge 1 ottobre 2012, n. 172 e ‘dimenticandosi’ che la ratio principale di quella modifica era di rendere possibile il ricorso alle intercettazioni telefoniche ai sensi dell’articolo 266, comma 1, lett. a), del codice di procedura penale: è sufficiente considerare quanti sono i casi riferiti dalla cronaca nazionale negli ultimi anni nei quali proprio l’uso delle intercettazioni, in particolare ambientali, ha consentito l’emergere di gravi maltrattamenti perpetrati negli asili e nella case di risposo e di cura a danno dei soggetti più deboli: bambini, anziani e disabili.
Viene espunto il riferimento alla persona "comunque convivente" quale soggetto passivo del reato. In proposito è appena il caso di ricordare che il riferimento al convivente, già pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, è stato formalizzato con la legge n. 172/2012 attuativa della Convenzione di Lanzarote.
Viene inserito il riferimento al "minore" quale persona offesa in alternativa (si usa la disgiuntiva "o") alla persona della famiglia e alla persona sottoposta all'autorità o affidata all'autore del reato per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte. Anche in tal caso trattasi di precisazione maldestra e comunque superflua.


Un’altra modifica del codice penale riguarda la riformulazione dell’art.570 (Violazione degli obblighi di assistenza familiare. - Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, si sottrae agli obblighi di assistenza, cura ed educazione dei figli minori o attua comportamenti che privano gli stessi della presenza dell'altra figura genitoriale è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. La medesima pena si applica a chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge).
La nuova formulazione non convince.
In primis, scompare l’incriminazione della condotta di chi si sottrae agli obblighi di assistenza derivanti dalla "responsabilità genitoriale" (su cui vi è stata una utilissima elaborazione giurisprudenziale).
L’omnicomprensività della formulazione che si vorrebbe eliminare la si coglie sol che si ponga mente all’art. 147 c.c. (doveri verso i figli) secondo cui il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di “mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli”.
Ebbene, con la nuova incriminazione la violazione dell’obbligo di mantenimento finirebbe per non essere più sanzionato.
In secundis, verrebbero meno le figure di reato normate dall’attuale art. 570 comma 2 n. 1 (dilapidazione o malversazione dei beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge), nonché dall’art. 570 comma 2 n. 2 (condotte di chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori o maggiorenni inabili al lavoro o al coniuge non separato).
In sostanza, emerge un arretramento della tutela penale degli obblighi di assistenza familiare lato sensu intesi.

Il progetto di legge, poi, inserisce quale condotta tipicamente integrante la fattispecie i "comportamenti che privino i figli minori della presenza dell'altra figura genitoriale".
Si tratta della alienazione genitoriale/deprivazione genitoriale, fenomeno sociologico assai discusso, che talora veniva fin qui fatto rientrare nella fattispecie di cui all’art. 572 c.p., pur con notevoli difficoltà di inquadramento sistematico.
Certamente apprezzabile è il tentativo di una espressa modulazione nella fattispecie di comportamenti, eventualmente anche solo omissivi, di alienazione/privazione affettiva realizzati da uno dei due genitori, di solito quello affidatario, a scapito dell’altro, comportamenti che fin qui ricevevano precaria e difficile tutela con il ricorso o alla fattispecie di cui all’art. 572 c.p., ovvero a quella di cui all’art. 388 c.p., collocata però quest’ultima nel titolo III del c.p. relativo ai delitti contro la amministrazione della giustizia, e non già, come opportunamente indicato nella novella, nel titolo XI in materia di delitti contro la famiglia .
La nuova incriminazione, tuttavia, presenta talune criticità.
La prima afferisce ad una non sufficiente tassatività.
Sanzionare tutti i comportamenti “che privano un figlio della presenza dell’altro genitore” rischia di attrarre nell’orbita del reato anche condotte prive di reale disvalore, ben potendo immaginarsi scelte di un genitore che, seppur compiute nell’interesse prevalente del minore (dal non farlo uscire per una febbre all’iscriverlo presso una nuova sede scolastica), possano avere quale effetto collaterale (non perseguito) un temporaneo e/o parziale e/o non pregiudizievole allontanamento dell’altra figura genitoriale.
Si rischia, allora, con una tale formulazione, di sanzionare legittime e financo obbligate decisioni afferenti all’esercizio della potestà genitoriale, anche quando le stesse salvaguardino pienamente la posizione del minore e le sue aspirazioni, per il solo fatto che uno dei genitori si senta “allontanato” a causa delle stesse.
Così come è palpabile, a fronte di una tipizzazione tanto ampia, il pericolo di lasciare margini di opinabilità eccessiva sulla corretta individuazione delle situazioni concrete capaci di integrare la figura di reato de qua.
Sotto altro profilo, la tecnica normativa adottata sembra dar seguito alla pericolosa tendenza – della quale è chiaramente permeato anche il DDL Pillon – di dare prevalenza al diritto di visita dell’adulto rispetto alle esigenze di tutela e benessere del minore, proponendosi soluzioni standard che non tengono conto della diversità e drammaticità di alcune situazioni concrete.
Si intravede una sorta di presunzione secondo la quale il rifiuto del minore di incontrare un genitore sarebbe da imputare sempre e comunque al condizionamento dell'altro e alla cd sindrome di alienazione genitoriale, senza considerare che normalmente il minore rifiuta di mantenere un rapporto con un genitore violento o inadeguato sul piano genitoriale.
Parimenti, va scongiurata la possibilità che persino il minore vittima di violenza, maltrattamenti e abusi possa essere costretto a frequentare il genitore inadeguato, violento o abusante, con conseguente esposizione al rischio di subire ulteriori vessazioni.
In questa prospettiva di “rimozione” di alcune purtroppo non infrequenti situazioni, si collocano, innanzitutto, la formula del “comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio” determinato dalla ricorrenza di casi tassativi (violenza; abuso sessuale; trascuratezza; indisponibilità di un genitore; inadeguatezza evidente degli spazi), cui l’art. 11 correla l'unica possibilità di deroga prevista all'obbligo di convivenza paritaria dei figli minori.
Un simile rigore pare suscettibile di impedire gli allontanamenti dei minori con l’urgenza tempestività rese doverose a tutela della loro incolumità, proprio in quelle situazioni che, per la loro elevata tragicità, non consentono una previa acquisizione di un compiuto e solido quadro probatorio.
Sullo stesso piano si colloca la previsione della mediazione obbligatoria senza che sia prevista alcuna deroga nei casi di urgenza e/o di grave pregiudizio per i minori e neppure nei casi tassativi sopra elencati. Particolarmente censurabile appare la mancata previsione di deroga quanto meno nei casi di violenza domestica posto che, proprio per garantire un intervento giurisdizionale tempestivo a tutela delle vittime, l'art. 48 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla "Prevenzione e Contrasto alla Violenza contro le donne e della Violenza Domestica" (licenziata a Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata dall' Italia con legge n. 77 del 2013), vieta il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie.


La stessa norma prevede la possibilità del giudice di applicare d'ufficio, e qualora ne ravvisi l'opportunità, la pena del lavoro di pubblica utilità, anziché le pene detentive e pecuniarie.
Ora, l’istituto può risultare strumento veramente utile di intervento, sia per le peculiarità delle situazioni familiari e personali dell’imputato/imputata (persona che non può beneficiare di pena sospesa rispetto alla quale l’esecuzione della pena potrebbe portare alla perdita di lavoro; situazione in cui si è ottenuto nel tempo dalla commissione dei fatti un buon compenso nelle relazioni familiari e nelle responsabilità genitoriali, etc.), sia perché trattasi di misura alternativa che si associa alla prestazione di attività prevalentemente presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale, volontariato o promozione sociale, sotto il controllo dell’UEPE, nel contesto di un percorso, quindi, in cui il lavoro e l’attività prestata può risultare maggiormente promettente sotto il profilo rieducativo rispetto ad una pena semplicemente sospesa, ovvero scontata presso penitenziario.
Nondimeno, non convince il fatto che, così come normato, il lavoro di pubblica utilità possa essere applicato anche in assenza di richiesta del condannato o del suo consenso, sì da prescindersi da qualunque volontà del medesimo.
Sul punto, apparirebbe necessaria quantomeno la non opposizione dell’interessato, essendo una tale adesione condizione imprescindibile dell’istituto, stante il divieto di lavoro forzato od obbligatorio contenuto nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo di cui all’art. 4 comma 2.
Tuttavia, nello stabilire il criterio della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del Giudice di pace, non si inserisce la clausola di deroga allo stesso articolo 54 per consentire il ragguaglio temporale della pena detentiva al lavoro di pubblica utilità (clausola presente nell’omologa ipotesi di conversione di cui all’articolo 73, comma 5 bis, del testo unico degli stupefacenti) con la conseguenza che, non potendo avere il lavoro di pubblica utilità durata superiore a sei mesi (articolo 54, comma 2, cit.), anche una pena di due anni di reclusione potrebbe, secondo l’insindacabile ‘vaglio di opportunità’ del giudice, essere sostituita con soli sei mesi di lavoro di pubblica utilità: questa è una conseguenza certa della formulazione legislativa che non solo non contiene una clausola di deroga all’articolo 54 ma anzi richiama, espressamente, le “modalità ivi previste”.


Lascia perplessi la correlazione della netta diminuzione della tutela della vittima di violenza con il vero e proprio disincentivo alla denuncia attuato mediante l’inserimento, nel delitto di calunnia di cui all’ articolo 368 del codice penale, di un ultimo comma in cui si prevede che “qualora il fatto sia commesso da un genitore o da altro soggetto esercente la potestà genitoriale a danno dell’altro genitore, è prevista la sospensione della potestà medesima”: da un lato si diminuisce, incidendo sulla fattispecie di maltrattamenti, la possibilità per la vittima di ottenere tutela in sede penale e dall’altro la si ‘avverte’ che se la sua denuncia dovesse andare incontro a un’assoluzione del denunciato, lei potrebbe essere privata della responsabilità genitoriale: intervento, questo, strettamente correlato (e chiaramente ispirato alla medesima ratio di sfiducia e disincentivo alle denunce in ambito familiare) alla parallela normativa del ddl 735 in materia di c.d. alienazione genitoriale (in specie artt. 9, 17, 18) e di conseguenti provvedimenti restrittivi -sino alla decadenza- incidenti sulla responsabilità genitoriale adottabili dal giudice civile.
In ogni caso, far conseguire – peraltro automaticamente e senza alcun vaglio giudiziale - una sospensione della responsabilità genitoriale ad una condanna per delitto contro l’amministrazione della giustizia appare distonico rispetto al principio espresso dall’art. 34 comma 2 c.p. secondo cui la pena accessoria de qua è correlata alla commissione di reati commessi con abuso della responsabilità genitoriale: soluzione normativa, quest’ultima, che appare più rispondente ad una logica di sistema e di coerenza sanzionatoria.



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