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3 luglio 2022

L’ANM sul progetto di istituzione dell’Alta Corte

Il progetto di riforma costituzionale n. 2436, XVIII legislatura, rubricato “Modifiche al titolo IV della parte II della costituzione in materia di istituzione dell’Alta Corte”, volto ad istituire un organismo con funzioni di giudice dell’impugnazione per le sentenze disciplinari emesse dal CSM e dai Consigli di Presidenza delle altre magistrature, oltre che di giudice dei ricorsi contro ogni altro provvedimento dei suddetti organismi riguardanti i magistrati, desta forte preoccupazione.


La stessa istituzione di un giudice speciale, ponendosi in contraddizione con la regola di cui all’art. 102, comma 2 della Costituzione, suscita perplessità per le evidenti ricadute negative sul principio di indipendenza della magistratura, che quella regola è volta a salvaguardare.


La riforma proposta intende sottrarre il controllo dei provvedimenti disciplinari del CSM alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in contraddizione con l’art. 111 della Costituzione, e non si comprende quali maggiori garanzie di tutela potrebbe offrire il diverso organo che si intende istituire, o quali “commistioni tra l’esercizio della giurisdizione disciplinare e la partecipazione alle attività di vera e propria gestione della magistratura” (così la relazione di accompagnamento del disegno di legge) siano ricollegabili all’attuale sindacato di legittimità della Corte di Cassazione  a sezioni unite civili.


La previsione di un’Alta Corte, con composizione mista e maggioranza non togata (cinque componenti su designazione del Presidente della Repubblica, cinque designati dal Parlamento in seduta comune, cinque designati dalle Supreme Magistrature ordinarie ed amministrative), alla quale verrebbe devoluta anche l’impugnazione dei provvedimenti del Csm sui magistrati, seppure attuata mediante il meccanismo di revisione costituzionale, si porrebbe in contrasto anche con il restante impianto della Costituzione, in particolare degli artt. 104 e 105 Cost.


Sovraordinare al Csm un organo come l'Alta Corte, con composizione a maggioranza non togata, significherebbe infatti sottrarre allo stesso Csm il governo autonomo della magistratura, con inevitabile stravolgimento dell’assetto costituzionale dell’ordine giudiziario.


L’obiettivo dichiarato di restituire credibilità al CSM colpito ultimamente da gravi scandali non sarebbe certamente raggiunto dall’istituzione dell’Alta Corte che al contrario, in quanto giurisdizione speciale, potrebbe alterare gli attuali equilibri costituzionali.


L’ANM auspica che il Legislatore costituzionale tenga conto di questi rilievi, evitando un intervento di riforma che finirebbe per alterare l’equilibrio voluto dai costituenti e potrebbe compromettere in questo momento la concessione dei fondi del PNRR condizionati all’indipendenza della magistratura.


A questo proposito dà mandato alla GEC affinché studi la eventuale contrarietà della proposta di modifica costituzionale al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ricordando la decisione della Corte di Giustizia del 16 febbraio 2022 che ha respinto il ricorso di Ungheria e Polonia contro il meccanismo di condizionalità che lega l’erogazione dei fondi europei al rispetto dello stato di diritto.



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