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11 settembre 2020

Analisi della Commissione Sistema elettorale sul testo di riforma (maxi emendamento giustizia)

Emendamenti del Governo al disegno di legge A.C. 2681 “Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura”.

Nella presente relazione – redatta con il contributo del collega e coordinatore Stefano Celli – vengono illustrati gli esiti del lavoro svolto, con tutti i limiti dovuti al breve lasso di tempo a disposizione, dalla commissione di studio sul testo di riforma recentemente licenziato dal Governo, nella parte relativa alle modifiche concernenti il sistema elettorale dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura.


In premessa si osserva che il presente documento è deputato ad analizzare e mettere in evidenza, senza pretesa di esaustività, i tratti salienti del testo di riforma, mentre, con riferimento agli orientamenti della Commissione sul sistema elettorale del CSM, in questa sede, per economia espositiva, si rimanda ai documenti già redatti nei mesi scorsi.


Occorre anzitutto evidenziare che, per la prima volta da quando si è insediato l’attuale CDC dell’ANM, nell’ottobre 2020, l’associazione si può confrontare con un articolato scritto e non su mere intenzioni o proposte delle commissioni di studio.


1. Il sistema elettorale proposto.
I tratti caratterizzanti la nuova legge elettorale riguardano:



  1. l’ampliamento del numero di componenti del CSM, che passa da 24 a 30;

  2. l’elezione, di conseguenza, di 20 magistrati togati: 2 di legittimità, 5 pubblici ministeri, 13 magistrati che svolgono funzioni di merito;

  3. un sistema elettorale che, per i tre quarti è maggioritario e, per il restante quarto (e solo per i giudicanti di merito), è proporzionale;

  4. la previsione dell’elezione di 5 magistrati (appunto, di merito) con sistema proporzionale;

  5. la previsione di un numero minimo di candidature (pari a 6) per ciascun collegio;

  6. la previsione di quote di genere fra i candidati.


Il sistema concretamente proposto, pur presentando – rispetto al testo precedentemente diffuso – alcuni elementi di novità apprezzabili e in linea con quanto auspicato sia dalla stragrande maggioranza dei magistrati nella recente consultazione per via telematica che dallo stesso CDC (a maggioranza), ovvero la predilezione di un sistema proporzionale, nel suo complesso presta il fianco a molte critiche ed è caratterizzato da una contraddizione di fondo.


Più dettagliatamente.
1.1 L’aumento dei componenti
La normativa porta a 20 i componenti “togati” e a 10 quelli di nomina parlamentare, prevedendo che i “laici” siano “scelti” tra i soggetti indicati all’art. 104 Cost. “nel rispetto della parità di genere garantita dagli articoli 3 e 51 della Costituzione, secondo principi di trasparenza nelle procedure di candidatura e di selezione”.
La novità è apprezzabile, soprattutto in considerazione delle notevoli incombenze gravanti sulle varie commissioni del Consiglio. Si tratta, com’è noto, di un ritorno al numero originario, inutilmente contratto con motivazioni che già da allora destavano perplessità.
Un maggior numero di consiglieri potrà agevolare e velocizzare il lavoro del Consiglio, posto che si tratta di un aumento del 25%...


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