24 aprile 2021
Parere su modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare
Presentato e approvato dal Cdc nel corso della seduta del 24-25 aprile 2021
Esame proposta di legge d’iniziativa parlamentare avente ad oggetto:
Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare (All.1)
1-Premessa: il riparto di giurisdizione
In punto di premessa, occorre evidenziare il perimetro normativo all’interno del quale si articola il riparto di giurisdizione tra Autorità Giudiziaria Ordinaria ed Autorità Giudiziaria Militare.
La giurisdizione militare trova fondamento nell’art.103 Cost., inoltre la VI disp. transitoria fa salva l’esistenza dei tribunali militari, escludendoli dalla revisione degli organi speciali di giurisdizione.
In particolare il terzo comma dell’art.103 Cost. delinea i confini della giurisdizione militare in tempo di pace rimandando, sotto il profilo oggettivo, al concetto di “reato militare” e, sotto l’aspetto soggettivo, a quello di “appartenenti alle Forze Armate”. Quest’ultimo concetto è stabilito nell’art.263 c.p.m.p. (come modificato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.429 del 1992), nel senso che essi sono solo i militari in servizio alle armi e quelli considerati tali al momento della commissione del fatto. L’individuazione dei reati militari è invece rimessa alla legge.
La legge 167/56, allo scopo di limitare l’ambito della giurisdizione militare, operò una modifica dell’art.264 c.p.m.p. “connessione di procedimenti”, prevedendo che: “tra i procedimenti di competenza della autorità ordinaria e i procedimenti di competenza della autorità giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une delle altre ovvero dei delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità.
Nei casi preveduti nel comma precedente è competente per tutti i procedimenti l’autorità giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di Cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, può ordinare, per ragione di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti. Il ricorso ha effetto sospensivo.”
Con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale la connessione tra procedimenti è disciplinata dall’art.13, 2 ° comma c.p.p. che prevede: “Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall’art.16, comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario”.
Come chiarito dalle S.U. Cass. nella sentenza del 25/10/05-10/02/06 n.5135, l’art.13, 2° comma c.p.p. ha implicitamente abrogato le disposizioni dell’art.234 c.p.m.p.
La medesima pronuncia ha chiarito altresì che l’art.13 c.p.p. non trova applicazione nelle ipotesi di concorso di persone...
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