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11 giugno 2010

Osservazioni sul decreto legge in materia di sedi disagiate

L'Anm ha segnalato ripetutamente che il divieto di destinare imagistrati ordinari, al termine del loro tirocinio, a funzionirequirenti o giudicanti monocratiche penali, comprese quelle digiudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienzapreliminare, avrebbe comportato drammatiche conseguenze, in tempibrevissimi, in taluni uffici del meridione: è noto, infatti,che molti di questi uffici (considerati sedi poco appetibili) sireggono su un organico composto in larga parte da magistrati diprima nomina, sicché tale normativa impedisce la lorosostituzione.


L'Anm ha segnalato ripetutamente che il divieto di destinare i
magistrati ordinari, al termine del loro tirocinio, a funzioni
requirenti o giudicanti monocratiche penali, comprese quelle di
giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza
preliminare, avrebbe comportato drammatiche conseguenze, in tempi
brevissimi, in taluni uffici del meridione:  è noto, infatti,
che molti di questi uffici (considerati sedi poco appetibili) si
reggono su un organico composto in larga parte da magistrati di
prima nomina, sicché tale normativa impedisce la loro
sostituzione.



La conseguenza è che i vuoti di organico determinati dai
trasferimenti ad altre sedi dei magistrati di quegli uffici non
potranno essere più colmati, con ricadute facilmente immaginabili
in sedi già particolarmente esposte nel contrasto alla
criminalità.



Onde evitare tali gravi ripercussioni, l'Anm ha proposto un
correttivo alla norma in questione, ferma restando la operatività
del divieto generale di assegnazione di magistrati di prima nomina
alle funzioni requirenti e alle funzioni monocratiche penali, con
la possibilità di specifiche deroghe da parte del Consiglio
Superiore della Magistratura in presenza di imprescindibili
esigenze di servizio, da indicare specificatamente e congruamente
motivare.



Con il decreto legge approvato l'11 settembre 2008 il Governo è
intervenuto sulla materia prevedendo incentivi economici e di
carriera per i magistrati, già in servizio, che diano la
disponibilità al trasferimento in sede disagiata, senza recepire,
quindi, le proposte dell'ANM.



La Giunta ritiene che il rimedio introdotto sia, comunque,
insufficiente alla soluzione del grave ed urgente problema
segnalato, giacché è prevedibile che gli incentivi economici e di
carriera approvati non basteranno ad indurre un numero idoneo di
magistrati, con dieci o più anni di anzianità di servizio, ad
affrontare il trasferimento in una sede disagiata.



Al contrario, la mancata previsione di un limite regionale per
lo spostamento in una sede disagiata comporta il serio rischio che
si determinino contemporaneamente nuove scoperture in uffici di
provenienza destinati a loro volta a divenire sede disagiata. 
Ad esempio, un magistrato in servizio in una sede siciliana
potrebbe essere trasferito ad una sede disagiata della stessa
Regione.



Dovrebbe essere, inoltre, chiarito che i benefici in materia di
tramutamento previsti dalla nuova legge possano essere riconosciuti
solo ai magistrati in effettivo e attuale esercizio nella sede
disagiata e non anche a coloro i quali da tale sede siano stati
collocati fuori del ruolo organico della magistratura.



Si osserva, poi, che il meccanismo previsto per l'operatività
del trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura necessaria da un
lato rischia di entrare in conflitto con il principio
costituzionale della inamovibilità (art. 107 Cost.), e dall'altro è
fondato su parametri di scelta del magistrato di complicata
applicazione che, presumibilmente, ne vanificheranno il concreto
impatto.



Ancora, il decreto legge contiene una disposizione che incide,
limitandola, sulla operatività della preferenza accordata nei
trasferimenti ai magistrati già beneficiari del regime introdotto
dalla legge 133/98.



Tale norma, incidendo negativamente sulla portata di un
incentivo in precedenza previsto in favore della permanenza nelle
sedi disagiate, appare contraddittoria con le finalità della nuova
disciplina e ingiustamente lesiva delle aspettative di chi a suo
tempo ha scelto la destinazione di servizio facendo affidamento
sull'operatività del beneficio.



In tale prospettiva l'Anm auspica che venga operato un
complessivo riordino della disciplina succedutasi in tema di
trasferimenti sì da determinare un assetto organico e stabile della
normativa che non importi ingiustificate situazioni di privilegio
per singoli beneficiari di normative di settore e ripristini la
centralità del procedimento ordinario  per la mobilità.




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