28 giugno 2010
Sull’ipotesi di trasferimento in Cassazione del dott. Francesco Castellano
E' in discussione al Consigliosuperiore della magistratura la domanda di trasferimento inCassazione che il dott. Francesco Castellano, Presidentedel Tribunale di sorveglianza di Milano, ha presentato mentre erain corso la fase preliminare di una procedura per il suotrasferimento d'ufficio in relazione alle indaginisulle note vicende bancarie.
La Giunta della sezione
cassazione dell'Associazione Nazionale Magistrati
sull'ipotesi di trasferimento in Cassazione del dott.
Francesco Castellano.
E' in discussione al Consiglio
superiore della magistratura la domanda di trasferimento in
Cassazione che il dott. Francesco Castellano, Presidente
del Tribunale di sorveglianza di Milano, ha presentato mentre era
in corso la fase preliminare di una procedura per il suo
trasferimento d'ufficio in relazione alle indagini
sulle note vicende bancarie.
La Giunta esprime il sincero
auspicio che il collega Castellano riuscirà a dimostrare la propria
estraneità rispetto a qualunque addebito di comportamenti men che
corretti. Ma ritiene che l'ipotesi di una sua destinazione alla
cassazione con procedura extra ordinem non risponda
all'interesse dell'istituzione.
E' certamente nell'interesse
dell'istituzione che siano anticipati gli eventuali effetti
della procedura di incompatibilità e cioè che la situazione
di dissonanza con la credibilità della funzione giudiziaria sia
rimossa con trasferimento consensuale ancor prima che si concluda
la complessa procedura prevista al riguardo.
Ciò che la Giunta della sezione
Cassazione dell'Anm intende invece porre in discussione - come
questione assolutamente di principio e generale - è la
correttezza di utilizzare la Cassazione quale ufficio cui destinare
- al di fuori delle normali procedure concorsuali - coloro
che possano trovarsi, anche incolpevolmente, in
situazione di incompatibilità ambientale.
Da tutti viene in questo memento
proclamata la necessità di procedure rigorosamente selettive
per l'accesso in cassazione, necessarie affinché essa possa
adeguatamente svolgere la sua funzione. Derogare a tale
principio con riferimento a coloro che sono sottoposti a
procedure di trasferimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 2 della
legge sulle guarentigie, non gioverebbe alla credibilità della
Cassazione.