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27 luglio 2010

Ricadute di genere della riforma dell'Ordinamento Giudiziario

Con il nuovo ordinamento giudiziario cambiano parecchie cose circa l'accesso alle funzioni e il passaggio da una funzione ad un'altra. In particolare, come noto al termine del tirocinio i M.O.T (magistrati ordinari in tirocinio) potranno svolgere soltanto funzioni giudicanti civili in senso lato, comprese quelle di GdL eG. minorile, o quelle di giudice penale collegiale. Sono escluse le funzioni monocratiche penali e quelle requirenti.


L'assunzione ed il
passaggio di funzioni nel nuovo ordinamento giudiziario

 

Con il nuovo ordinamento giudiziario cambiano parecchie
cose circa l'accesso alle funzioni e il passaggio da una funzione
ad un'altra.

In particolare, come noto al termine del tirocinio i M.O.T
(magistrati ordinari in tirocinio) potranno svolgere soltanto
funzioni giudicanti civili in senso lato, comprese quelle di GdL e
G. minorile, o quelle di giudice penale collegiale. Sono escluse le
funzioni monocratiche penali e quelle requirenti. 

Per potere svolgere anche le funzioni giudicanti monocratiche
penali, quelle di giudice per le indagini preliminari o di giudice
dell'udienza preliminare il magistrato di prima nomina dovrà
attendere il superamento della I valutazione di professionalità,
che interviene dopo 4 anni dal decreto di nomina in ruolo, e quindi
dopo 2 anni e mezzo dalla assunzione delle funzioni. Per il
passaggio alle funzioni requirenti (e viceversa), invece, la
normativa richiede una anzianità di almeno 5 anni nella funzione
precedente, anche per i magistrati di prima nomina; inoltre occorre
spostarsi in un ufficio sito in una corte d'appello posta fuori
dalla regione di provenienza e dal circondario del tribunale del
capoluogo dell'Ufficio competente su quello di provenienza ex art.
11 c.p.p.. Per gli spostamenti successivi, se si passa da
requirente a funzioni giudicanti  esclusivamente civili, o di
lavoro, l'incompatibilità è ridotta agli uffici posti nella
medesima provincia, mentre per le funzioni giudicanti penali rimane
l'incompatibilità regionale (e quella ex art. 11 c.p.p.).



Gli effetti sulla
mobilità



In sostanza si allungano i tempi
obbligatori di permanenza nella prima sede, di sei mesi per chi si
trasferisca a funzioni monocratiche penali, e di ben tre anni per
chi intenda trasferirsi su posti di requirente.

Peraltro, poiché di fatto difficilmente chi lavora in uffici
giudicanti chiede di mutare funzione, mentre avviene molto più
frequentemente il contrario (per molte e complesse ragioni), si
satureranno presto (come si sono saturati) i posti di giudicante;
ciò significa che i magistrati di prima nomina avranno molte meno
chances di trasferimenti su sedi giudicanti, per le quali sono
legittimati in minor tempo, e per tornare nei luoghi di residenza
dovranno quindi optare per sedi di procura; ma per far questo
dovranno attendere di avere maturato i 5 anni nelle funzioni di
prima assegnazione, e poi cambiare regione, nonostante la vacanza
di sedi requirenti anche negli uffici ambiti.

Quindi, che accettino di cambiare funzioni o meno, tempi più lunghi
per i trasferimenti dei magistrati di prima nomina sia verso sedi
giudicanti che verso sedi requirenti.

Anche per gli spostamenti successivi rimangono poi una serie di
preclusioni verso sedi poste nella regione, nel caso di passaggi
dalle funzioni giudicanti a requirenti e viceversa.



I trasferimenti
d'ufficio



Una ulteriore novità dell'attuale
assetto dell'ordinamento giudiziario giunge con la legge 181/08,
che convertendo il DL 143/08, ha modificato la disciplina dei
trasferimenti contenuta nella l. 133/98 prevedendo la possibilità
del trasferimento d'ufficio, senza domanda e senza consenso, nel
caso di perdurante scopertura di posti in sedi individuate come
disagiate a copertura immediata. Possono essere trasferiti
d'ufficio i magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse
funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o
nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e
che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno
presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro
gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio,
o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Anche in
questo caso gli effetti del trasferimento sono certamente
pregiudizievoli per le esigenze dei nuclei familiari e, allo stato
attuale delle cose, particolarmente gravosi per i magistrati
donna.



La progressione
verticale



La riforma ha abbassato l'età per
l'assunzione di funzioni semidirettive e direttive, prevedendo
rispettivamente la legittimazione a concorrere per alcuni di tali
incarichi già al superamento della II e della III valutazione di
professionalità. Inoltre, l'anzianità non costituisce più il
principale parametro di valutazione, con ciò rimuovendosi uno degli
ostacoli più evidenti alla nomina di magistrati donna nelle
posizioni dirigenziali (i primi magistrati donna sono stati
nominati con decreto del 5.4.1965, e anche in seguito per lungo
tempo i nuovi ingressi sono stati prevalentemente di uomini).

Gli incarichi hanno durata quadriennale, prorogabile una sola
volta.





Ricadute sulle questioni di genere delle nuove
norme



Sono molteplici, e tutte negative.
I tempi più lunghi per il rientro nelle sedi familiari creano
evidenti problemi, tantopiù in considerazione del fatto che il
concorso è oggi diventato di fatto un concorso di secondo grado, e
che l'accesso alla magistratura avviene in età più elevata, quando
si sono create un numero maggiore di nuclei familiari
stabili.

Anche i mutamenti di sede e funzione, così come per altri versi gli
spostamenti "verticali" a funzioni direttive e semidirettive,
richiedono che non vi siano difficoltà a trasferirsi a distanze
anche notevoli dall'ufficio di provenienza. In questi casi poi, se
si vuole mantenere il ruolo acquisito, è richiesta anche la
disponibilità aggiuntiva allo spostamento in altra sede dopo 4 o in
alternativa 8 anni. Al superamento dell'ostacolo formale della
minore anzianità corrisponde l'emergere di nuove difficoltà:
l'assunzione di un incarico dirigenziale o semidirigenziale
richiede spesso il trasferimento ad altra sede, ed in questo caso
proprio l'abbassamento dell'età fa sì che in molti casi le donne
siano ancora fortemente impegnate nei compiti di assistenza e cura
familiare (figli ancora piccoli, famiglie nelle quali è ancora
richiesta una presenza importante in termini di tempo). Anche la
prospettiva di dovere comunque cambiare sede, se non si vuole
rinunciare alle funzioni acquisite, dopo 4 o al massimo 8 anni,
rende meno appetibile la scelta "di carriera" ai magistrati che
svolgono compiti di cura, non solo nei confronti dei figli ma anche
ad esempio verso genitori anziani. 



Specie nel caso dei magistrati di
prima nomina, comunque, i nuclei familiari vengono ad essere
disarticolati per periodi lunghi ed imprevedibili: cosa che
storicamente pone maggiori problemi alle donne, ancora oggi in
genere più impegnate nella gestione dei carichi familiari. Dunque:
il modello sociale di riferimento è quello di un coniuge che lavora
(ancora una volta per lo più l'uomo) mentre l'altro si occupa della
famiglia e lo segue nei suoi spostamenti? fare il magistrato sta
diventando (o tornando ad essere) un lavoro per uomini? si va (si
torna...) verso una magistratura al maschile?



Per essere comunque qualcosa di più
di considerazioni estemporanee queste notazioni avranno bisogno di
essere verificate alla luce dei dati relativi ai prossimi concorsi
a trasferimento.




                                                                           
Elisabetta Pierazzi




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