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30 luglio 2010

Documento della Commissione sul Dl Cdm contro gli stupri e proposta di legge iniziativa parlamentare

Il decreto contro gli stupri (Dl Cdm 20.2.2009)contiene misure più rigorose per contrastare i reati di violenza sessuale, di prostituzione e pornografia minorile e tutte quelle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Sono alcune delle misure contenute nel decreto-legge,presentato dal Ministro Maroni e approvato, con modificazioni ma all'unanimità, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 febbraio 2009. Vengono anche anticipate misure già previste nel disegno di legge sulla sicurezza, approvato dal Senato e ora in discussione alla Camera (vedi Ac 2180).


Il decreto contro gli
stupri (Dl Cdm 20.2.2009)
contiene misure più rigorose per
contrastare i reati di violenza sessuale, di prostituzione e
pornografia minorile e tutte quelle iniziative turistiche volte
allo sfruttamento della prostituzione minorile. Sono alcune delle
misure contenute nel decreto-legge, presentato dal Ministro Maroni
e approvato, con modificazioni ma all'unanimità, dal Consiglio dei
Ministri nella seduta del 20 febbraio 2009. Vengono anche
anticipate misure già previste nel disegno di legge sulla
sicurezza, approvato dal Senato e ora in discussione alla Camera
(vedi Ac 2180).  Dal punto di vista della tecnica legislativa,
si avanzano dubbi in ordine al carattere di urgenza delle
disposizioni  in esso contenute, soprattutto con riferimento
all'introduzione di rilevanti modifiche di tipo sostanziale e
processuale ai codici penale e di procedura penale, che più
opportunamente avrebbero dovuto essere emanate all'esito dei lavori
parlamentari, peraltro già in corso.   

Nel merito, nel decreto sono previste le seguenti
innovazioni
:

a) l'ergastolo in caso di omicidio commesso in occasione
dei delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne,
violenza sessuale di gruppo e atti persecutori.
Si tratta
di ipotesi di delitto aggravato dall'evento, già contenute (sia
pure con una rubricazione non aggiornata alle nuove fattispecie
introdotte dalla legge n. 66/1996) nella formulazione dell'art. 576
n. 5 cp;

b)  l'obbligatorietà della custodia cautelare in
carcere
per i delitti di prostituzione minorile,
pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile, violenza sessuale, esclusi i casi di
minore gravità, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di
gruppo. Tale previsione non è di specifico interesse per la
Commissione Minori, in quanto, ai sensi dell'art. 19 co. 3 DPR n.
448/88, la presunzione di cui all'art. 275 co. 3 c.p.p. non è
applicabile alle misure cautelari per i minorenni. Emerge dunque
uno dei profili di criticità del decreto, comune ai disegni di
legge che si andranno ad esaminare, ovvero la mancanza di
attenzione alla realtà - pur rilevante sul piano sociologico - dei
reati sessuali commessi da minorenni. Come è stato osservato in
vari commenti on line, le innovazioni che si propongono in tema di
intercettazioni telefoniche renderanno invero molto difficile
l'utilizzo di questo importante mezzo di ricerca della prova
proprio nel caso di "turismo sessuale" (sarà necessario avere già
gravi indizi di colpevolezza per attivare le intercettazioni,
mentre ora proprio grazie alle intercettazioni si possono
raccogliere decisivi elementi a carico rispetto a soggetti
inizialmente gravati da semplici sospetti). Non v'è chi non veda la
contraddizione fra l'inasprire il regime cautelare, da un
lato,  e nello stesso tempo "spuntare" le armi investigative
nei confronti della pedofilia "turistica" , dall'altro.

c)  l'arresto obbligatorio in flagranza per violenza
sessuale
, tranne i casi di minore gravità, e per violenza
sessuale di gruppo con conseguente possibilità di procedere con
rito direttissimo e celebrare il processo anche nell'arco di 48
ore. Anche tale previsione non opera nei confronti dei minori
autori di reati sessuali, atteso il generale principio di
facoltatività dell'arresto, sancito dall'art. 16 DPR 448/88.

Ci si limita, pertanto, a osservare che, anche a seguito delle
modifiche sub b) e c), residuano spazi di discrezionalità per il
giudice, dovendo questi valutare se al fatto si applichi l'ipotesi
attenuata relativa ai casi di minore gravità. Si osserva inoltre
che, nonostante la recente approvazione dell'emendamento al decreto
di sicurezza pubblica che consente di adeguare il rito alle
esigenze del processo minorile e attesa la sua genericità, permane
ad avviso della Commissione il rischio che la celerità nella
celebrazione del rito direttissimo vada a detrimento delle esigenze
educative del minore, limitando la possibilità di compiere
un'attenta valutazione psico - sociale e di accedere alla messa
alla prova;  che sono passaggi imprescindibili nel processo
minorile;

d) limiti di applicazione dei benefici
penitenziari
previsti dalla legge Gozzini ai condannati
per i delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni,
violenza sessuale di gruppo. La Commissione osserva che la logica
della limitazione delle misure per i condannati per tali reati è
sicuramente condivisibile, meno è l'ancoraggio alle "vecchie"
categorie dell'art. 4 bis, nato per contrastare la criminalità
organizzata. Probabilmente la pericolosità sociale dei soggetti
condannati per reati a sfondo sessuale andrebbe evidenziata con
altri sistemi, in particolare valorizzando il comportamento post
factum e l'eventuale, concreta resipiscenza del soggetto.

In ogni caso sarebbe senz'altro utile prevedere espressamente
l'esclusione di tali limitazioni per il condannato minorenne,
attesa la fondamentale esigenza di recupero, che sottende l'intero
ordinamento giuridico minorile.

e) estensione del gratuito patrocinio a tutte le vittime
dei reati di violenza sessuale.
La Commissione plaude a
tutte le modifiche in favore di una tutela rafforzata della parte
lesa minorenne di tali delitti. 

f) ampliamento fino a sei mesi i tempi di trattenimento nei Centri
di identificazione ed espulsione per gli stranieri irregolari; la
Commissione non ritiene di esprimere valutazioni, non operando tale
previsione direttamente nei confronti dei minori;

g) infine, introduzione del reato dello stalking
(rubricato come 'atti persecutori'), per sanzionare minacce e
molestie reiterate che potrebbero degenerare in violenza sessuale.
Il sistema sanzionatorio previsto stabilisce delle aggravanti se il
fatto è commesso dall'ex partner o nei confronti di minori, donne
in gravidanza o persona disabile. Si introduce anche il divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima o da persona
questa legata da relazioni affettive. La Commissione plaude
all'introduzione, con carattere di residualità, di tale nuova
fattispecie penale a carattere abituale, che va a colmare un vuoto
di tutela rispetto a condotte di tipo persecutorio, purtroppo
ricorrenti nell'esperienza giudiziaria, suscettibili di produrre
gravi pregiudizi sulla qualità della vita della parte lesa. E'
altresì apprezzabile la particolare considerazione, contenuta nella
norma, riferita alla minore età della vittima, che rende certamente
più grave l'offesa arrecata da tali condotte. Qualche dubbio
residua in ordine all'ampiezza della condotta di 'molestie', che
nella vigente codificazione penale è presente solo nella
fattispecie contravvenzionale di tipo bagatellare di cui all'art.
660 cp e che, nella sua attuale accezione, non sembra in linea con
il maggiore allarme sociale espresso dalla rubrica ("atti
persecutori"). Problematica appare inoltre l'equiparazione tra gli
"stati di ansia" o di "paura" a carattere meramente soggettivo e
"il fondato timore per l'incolumità" propria o di altro soggetto
vicino, che sembra scaturire da elementi maggiormente
verificabili.  Si esprime altresì un plauso alla previsione di
specifici strumenti di tutela della parte lesa (l'ammonimento, la
previsione cautelare di cui all'art. 282 ter, ovvero il divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte lesa,
particolarmente utile a tutela della parte lesa minore, spesso
molestata da persone non conviventi, come i conoscenti di famiglia,
e vi sia il rischio che il legame non venga rescisso, nonché
l'estensione a tale reato dell'art. 266 cpp in materia di
intercettazioni), la cui utilità è particolarmente evidente
rispetto a condotte così pervasive dell'altrui vita privata, e che
perciò sfuggono ai tradizionali strumenti di tutela.



Una valutazione viene poi richiesta
dalla GEC nel verbale del 18 febbraio 2009 in ordine ai progetti di
legge della Camera dei deputati, in materia di violenza carnale e
pedofilia, che contengono ulteriori previsioni.

Ci si riferisce al "testo unificato"  "Disposizioni in
materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C.
817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574
De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo", al Progetto di legge
n. 1305 (Fase iter Camera: 1^ lettura) di PAGANO ed altri: recante
"Modifiche al codice penale per la prevenzione e la repressione
della pedofilia e introduzione del reato di pedofilia culturale"
(1305) e relative integrazioni (risulta essere stato assegnato alla
II Commissione Giustizia il 23 giugno 2008), alla Proposta di legge
n. 1344 presentata il 19 giugno 2008 di iniziativa del deputato
BARBARESCHI, in materia di "Modifiche al codice penale, al codice
di procedura penale e alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 in
materia di prevenzione e repressione dei reati in danno di minori e
di soggetti deboli".



Si enucleano i seguenti
punti:

a)  Modifiche tendenti ad introdurre nuove
fattispecie penali a tutela del minore
.

Dell'introduzione del reato di stalking si è già detto. Inoltre,
nella  PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato LUSSANA,
presentata il 30 aprile 2008 vi è la seguente previsione: ART.
1.(Reato di pedofilia e pedopornografia culturale)si prevede
l'introduzione dell'articolo 414-bis del codice penale concernente
la pedofilia e la pedopornografia culturale. 1. Dopo l'articolo 414
del codice penale é inserito il seguente: « ART. 414-bis. -
(Pedofilia e pedopornografia culturale). - Salvo che il fatto
costituisca piu` grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e forma
di espressione, anche con il mezzo telematico e al solo fine
culturale, pubblicamente legittima, diffonde giudizi legittimanti,
istiga a commettere o effettua apologia delle condotte previste
dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quater.1,
600-quinquies, 609- bis, 609-quater e 609-quinquies, compiute con
minorenni, e` punito con la reclusione da tre a cinque anni ». Si
veda, inoltre, la PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato
COSENZA Modifiche al codice penale per la lotta contro la pedofilia
presentata il 5 novembre 2008, nella quale si prevede un art. 
«Art. 364-bis.c.p.- (Omessa denuncia di reato in danno di minore).
- Chiunque abbia avuto notizia, nell'esercizio o a causa delle sue
funzioni, di uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602,
609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commesso in danno
di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione,
istruzione, vigilanza o custodia, e ne ometta o ritardi la denuncia
all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la reclusione
fino a due anni». Entrambe sono viste con favore dalla Commissione.
La prima anticipa la soglia della punibilità a condotte di opinione
che, alla luce della pervaisvità dei mezzi telematici, facilmente
accessibili anche a soggetti in evoluzione quali sono i minori e
perciò particolarmente bisognosi di protezione, hanno assunto una
particolare pericolosità sociale. Quanto alla seconda, gli
operatori nel settore minorile sanno quanto proprio nelle famiglie
e nei luoghi deputati alla protezione di minori in condizioni di
debolezza si verifichino condotte abusanti, favorite dalla
connivenza di chi dovrebbe proteggerli.



Norme processuali ad hoc
quando si procede per reati aventi come persona offesa il
minore
, con speciale riferimento al tema della formazione
della prova; viene in rilievo l'art. 5 del 'testo unificato', il
quale così prevede: 2. All'articolo 392 del codice penale, il comma
1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i
delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo
al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,
600-quinquies, 601, 602, del codice penale il pubblico ministero,
anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta
alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente
probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne
ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle
ipotesi previste dal comma 1».  Qui le novità sono due: 1)
previsione della possibilità di assumere la testimonianza della
persona offesa a prescindere dall'età (anche se maggiorenne, mentre
adesso deve essere minore infrasedicenne), e, in ogni caso, del
testimone minorenne (a prescindere se abbia più o meno di sedici
anni). La Commissione guarda con particolare favore a quest'ultima
estensione, anche a categorie di reato prima non previste, quale
quella dei maltrattamenti (in linea con la  recente
giurisprudenza della Corte di Giustizia della CEE). Propone altresì
l'introduzione della regolamentazione dell'ipotesi, assai frequente
nella prassi giudiziaria, di reati sessuali  commessi in
concorso da maggiorenni e minorenni, ovvero quando la condotta sia
stata posta in essere in parte da un maggiorenne e in parte da un
minorenne, con la possibilità di esperire in questi casi un
incidente probatorio congiunto, con la partecipazione dell'AG
ordinaria e minorile, nello spirito dell'economia dei mezzi
processuali e con l'intento di evitare che la parte lesa sia
sottoposta a più ascolti defatiganti. Si esprime apprezzamento
rispetto all'art. 6 del 'testo unificato', laddove estende la
tutela della parte lesa, consentendo l'intervento in giudizio dei
servizi e dei centri antiviolenza che l'assistono, così estendendo
per il minore le garanzie già previste dall'art. 609 decies
(assistenza affettiva e psicologica per la parte lesa
minorenne).  La Commissione guarda inoltre con particolare
interesse alle previsioni di modifica, contenute nella proposta n.
1344 del deputato BARBARESCHI, di introduzione nell'art. 499 bis di
particolari regole per l'esame testimoniale del minore adottando o
adottato, in quanto mira a tutelare in un atto processuale così
delicato l'integrità di soggetti particolarmente esposti  che,
in quanto siano passati in una nuova famiglia, si trovino a
raccontare degli abusi subiti nella famiglia naturale, ponendo gli
adottanti nell'arduo dilemma tra il denunciare, con grave rischio
di compromettere l'adozione e il non denunciare, così consentendo
l'impunità di persone socialmente pericolose.

b)  peculiarità del sistema sanzionatorio sul
versante dell'aumento dei limiti edittali di pena detentiva e delle
pene accessorie per reati a danno di minori.
L'art. 2 del
DDL così recita: "L'articolo 609-ter del codice penale è sostituito
dal seguente: «Art. 609-ter. - (Circostanze aggravanti). - 1. La
pena è della reclusione da sette a quattordici anni se i fatti di
cui all'articolo 609-bis sono commessi: 1) nei confronti di persona
che non ha compiuto gli anni sedici; (omissis) 5) nei confronti di
persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore
anche adottivo, il tutore; 5 -bis) nei confronti di persona che non
ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui,
per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia,
il minore è affidato o con cui il minore convive" ATTUALMENTE la
pena per l'ipotesi aggravata è della reclusione da sei a dodici
anni; inoltre, rispetto all'ipotesi di cui al comma 5°, attualmente
si richiede l'ulteriore requisito che la vittima non abbia compiuto
i sedici anni (nella previsione della novella tale ulteriore
requisito scompare). Ulteriore ipotesi è quella del comma 5° bis,
che riguarda i minori nella fascia 16 - 18 anni, rispetto a persone
con le quali il minore abbia comunque rapporti privilegiati. Al
secondo comma sono previste nuove circostanze "ulteriormente
aggravanti": 2. La pena è della reclusione da otto a sedici anni se
il fatto è commesso: 1) in danno di una persona che non ha compiuto
gli anni dieci (…). Meritevoli di considerazione sono, altresì, le
ulteriori ipotesi previste ai numeri successivi del comma 2°, che
configurano, in tutta evidenza, altrettanti delitti aggravati
dall'evento: "3. La pena è dell'ergastolo se dal fatto è
derivata la morte della persona offesa. 4. La pena non può comunque
essere inferiore a otto anni se dal fatto è derivata alla persona
offesa una lesione personale grave. 5. La pena non può comunque
essere inferiore a dieci anni se dal fatto è derivata alla persona
offesa una lesione personale gravissima".
La prima previsione
(come si è detto) è senz'altro ultronea, perché l'omicidio in
occasione della violenza sessuale è già aggravato ex art. 576,
comma 5 c.p., sicché è già punito con l'ergastolo. Quanto alle
altre due ipotesi, si porrà il delicato problema dell'inquadramento
nell'ambito delle lesioni dei danni psicologici che sempre la
violenza sessuale comporta a carico del minore.  La
Commissione rileva che i previsti aumenti di pena per i reati già
gravemente sanzionati di cui agli artt. 609 bis, ter e octies cp,
verosimilmente non sortirà effetti pratici particolarmente
rilevanti, mentre sarebbe più utile inasprire il trattamento
sanzionatorio previsto per il reato di corruzione di
minorenne
, così da consentire l'arresto in flagranza e
l'applicazione di misura cautelare nei confronti degli
esibizionisti. In proposito, potrebbe altresì estendersi tale
fattispecie ai ricorrenti comportamenti, posti in essere da adulti,
di sottoposizione ai minori di materiale video - pornografico (cfr.
in tal senso la proposta BARBARESCHI n. 1344). Peraltro, con
riferimento ai reati sessuali commessi dai minori,
che non sono stati oggetto di attenzione da parte delle modifiche
normative in esame e che tuttavia sono in crescente aumento (dai
dati ISTAT in possesso del Dipartimento Giustizia minorile risulta
un loro raddoppio nell'ultimo decennio, da 319 casi del 1996 a 996
casi nel 2006), si ritiene che, essendo tali reati per lo più
riconducibili ad atteggiamenti autoreferenziali e di 'bullismo',
non appare adeguata ad affrontare tale emergenza l'inasprimento
sanzionatorio, alla luce degli ottimi risultati prodotti
dall'istituto della messa alla prova e delle esigenze di
flessibilità proprie del procedimento minorile. Più utile a scopo
preventivo e rieducativo sarebbe l'introduzione di meccanismi di
allungamento dei termini di custodia cautelare nella prima fase del
procedimento;

c)  peculiarità sui termini di prescrizione del reato
a danno di minori.


La Commissione si esprime favorevolmente sulla previsione di
modifica del regime della prescrizione contenuta nella proposta n.
1344 (deputato BARBARESCHI), a mente della quale il termine di
prescrizione dei delitti commessi in danno dei minori inizia a
decorrere a partire dal conseguimento della maggiore età di questi.
Tale previsione  persegue infatti l'intento di estendere la
tutela della parte lesa che si trovi ad essere in condizioni di
soggezione anche per ragioni di età.

d)  ampliamento delle fattispecie perseguibili
d'ufficio.

La Commissione esprime apprezzamento per la previsione
contenuta nella proposta n. 1344 (proposta BARBARESCHI)  per
l'ampliamento della tutela in essa previsto per i cosiddetti 'bimbi
contesi' della cosiddetta 'sottrazione internazionale' di minori,
in seguito alla quale il bambino è sradicato dalla sua famiglia e
dal suo mondo. Essa sancisce la procedibilità di ufficio, oltre che
un inasprimento di pena, per il reato di sottrazione consensuale di
minorenni, oggi previsti dagli artt. 573 - 574 cp, punibili solo a
querela di parte e per cui non è consentito l'arresto in
flagranza.



In
conclusione:



La Commissione plaude agli
interventi che estendono la tutela avverso i reati sessuali in
danno di soggetti minorenni; rileva tuttavia che nessuna attenzione
viene data ai reati sessuali commessi da minorenni; propone
l'affinamento degli strumenti processuali, quale è l'incidente
probatorio, nei casi di connessione tra procedimenti a carico di
maggiorenni e minorenni e la migliore coniugazione delle previsioni
di rito contenute nel pacchetto sicurezza con le esigenze e le
specificità proprie del processo minorile.



 




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