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21 luglio 2011

L’ anm della Cassazione sulla riforma del giudizio civile di cassazione

Tutti coloro che operano nellaCorte di cassazione sono consapevoli della assoluta necessità diaffrontare con misure realmente efficaci il problema delsovraccarico di lavoro che grava sulla Corte e sui suoi magistrati.L'esigenza di "filtri" o di altri sistemi di deflazione ècomunemente e  profondamente sentita come  condizioneessenziale per salvare la Corte dal precipitare di una crisi cherischia divenire irreversibile. Si tratta peraltro di un tema diriforma estremamente delicato, che coinvolge direttamente uno deicardini essenziali della funzione giurisdizionale e del suo ruolocostituzionale.


Tutti coloro che operano nella
Corte di cassazione sono consapevoli della assoluta necessità di
affrontare con misure realmente efficaci il problema del
sovraccarico di lavoro che grava sulla Corte e sui suoi magistrati.
L'esigenza di "filtri" o di altri sistemi di deflazione è
comunemente e  profondamente sentita come  condizione
essenziale per salvare la Corte dal precipitare di una crisi che
rischia divenire irreversibile. Si tratta peraltro di un tema di
riforma estremamente delicato, che coinvolge direttamente uno dei
cardini essenziali della funzione giurisdizionale e del suo ruolo
costituzionale. E' quindi necessario che i giusti propositi di
riforma  si traducano in un impegno di studio ponderato e
saggio, di confronto culturale aperto, pubblico  e
trasparente, che coinvolga tutta la magistratura ed in particolare
tutta la magistratura di legittimità, l'Avvocatura e  gli
studiosi del processo e dell'ordinamento costituzionale, oltre che,
ovviamente, le forze politiche.  Gli interventi di riforma
sono certamente urgentissimi, ma la cassazione ed il giudizio di
legittimità non possono essere il terreno per improvvisazioni
estemporanee  destinate a non potersi giovare di un controllo
parlamentare  vero e approfondito a causa dell'inserimento
delle proposte di riforma   in una discussione
parlamentare incentrata su altri temi cruciali.



Più chiaramente, va detto che è corretta e condivisibile la scelta
di stabilire che i ricorsi aventi ad oggetto censure manifestamente
fondate o infondate debbano essere individuati in limine e che ad
essi e alla relativa decisione debba essere riservata una corsia
caratterizzata dalla sommarietà  delle forme e della 
motivazione.  E' corretta e condivisibile altresì la scelta di
consacrare per legge che la manifesta fondatezza o infondatezza
della censura proposta dal ricorso sia valutata con
riferimento  ai precedenti della Corte. Ed  è, infine,
corretta e condivisibile la scelta di eliminare, o quanto meno
ridurre al minimo, la possibilità di chiedere un sindacato della
Corte sull'accertamento del fatto e sulla motivazione di esso.
 



Ma  la riforma deve essere, in pari tempo,  davvero
attuativa e non elusiva del dettato costituzionale ed in
particolare del principio secondo cui tutte le sentenze sono
ricorribili per cassazione per violazione di legge.



La norma proposta  nel disegno di legge n. 1441 bis appare
invece porsi in contrasto  con il dettato costituzionale, ed è
ovvio  - a meno di legittimare interpretazioni elusive del
dettato costituzionale-  che il diritto di proporre ricorso
per violazione di legge  implica il diritto
costituzionale  - se il ricorso è stato ritualmente proposto-
di vederselo deciso con una pronunzia che dica se la violazione di
legge vi è stata o no.    Il "filtro" non può essere
concepito come ostacolo all'accesso al processo per
fattispecie  che più propriamente andrebbero inquadrate
nelle  categorie della manifesta fondatezza o della manifesta
infondatezza.



Né vale a giustificare la disciplina proposta il richiamo al
modello tedesco o a quello spagnolo. La costituzione di quei paesi
non contiene una norma quale quella stabilità dal comma settimo
dell'articolo 111.



L'articolo 95  della Costituzione tedesca, infatti,
stabilisce espressamente che l' Oberste Bundesgerichthof  ha
la funzione di preservare l'uniforme applicazione della legge
federale e "decide i casi nei quali la decisione è di fondamentale
importanza per l'uniformità della giurisdizione resa dalle Corti
federali".  Anche in coerenza con questa funzione quasi
legislativa, i giudici della Corte sono scelti congiuntamente dal
Ministro federale della giustizia,  da una commissione di
selezione  composta dai ministri regionali della giustizia e
da un numero uguale di componenti eletti dal Bundestag



La Costituzione spagnola dedica alla Corte  Suprema
l'articolo 125, che si limita a stabilire che essa ha giurisdizione
su tutta la Spagna ed è il più elevato organo giurisdizionale salvo
che nelle materie concernenti le garanzie costituzionali.



Fatta questa essenziale premessa, l'analisi delle specifiche norme
porta alle seguenti considerazioni.



1. La proposta di modifica dell'articolo 339 bis, diretta a
stabilire l'appellabilità di tutti i provvedimenti di natura 
decisoria (seppure con la necessaria aggiunta del requisito della
definitività, per fare chiarezza sull'effettiva portata della
norma  ed escluderne le interpretazioni estensive che sono
state paventate) risponde ai voti espressi dalla Sezione della
Corte di cassazione dell'A.N.M. e rappresenta un fattore efficace
di deflazione del contenzioso di legittimità.  Il rischio di
provocare, con tale  innovazione, un ingolfamento delle Corti
d'Appello, già sovraccariche, senza con ciò alleviare sensibilmente
il carico di lavoro della Corte,  è da  ridimensionare:
in primo luogo, infatti, le sentenze d'appello contro le quali
viene proposto ricorso per cassazione sono mediamente soltanto il
20 per cento  circa (l'appello costituisce quindi un 
filtro certamente efficace per la cassazione e può accrescere
notevolmente tale sua funzione con una riforma  della relativa
disciplina); in secondo luogo il numero dei ricorsi contro sentenze
inappellabili o emesse in unico grado costituisce una quota
apprezzabile del lavoro della cassazione, ma questo numero, 
distribuito tra le varie Corti d'appello, comporterebbe  per
ciascuna di esse un aggravio di lavoro quasi inavvertibile.



2. Il  proposto articolo 360-bis    stabilisce
le ipotesi in presenza delle quali il ricorso per cassazione "è
dichiarato ammissibile".   Si tratta di una formulazione
inusitata della quale sembra non siano stati valutati i significati
e gli effetti.   Così come è scritta, infatti, la norma
stabilisce che il ricorso è sempre ammissibile nelle ipotesi da
essa descritte, ma non dice (o quanto meno non lo dice chiaramente
e impegnativamente) che è ammissibile soltanto in tali
ipotesi.  Nulla quindi viene detto espressamente circa  i
ricorsi rispetto ai quali non ricorrano  le condizioni
elencate dalla norma: quest'ultima non dice che essi debbono essere
dichiarati  ammissibili, ma neppure che essi  debbono
essere dichiarati inammissibili, il che logicamente e
necessariamente significa che essi possono essere dichiarati
ammissibili o inammissibili a seconda dei casi,  con una
decisione non discrezionale ma arbitraria, perché la legge non
detta al riguardo alcun criterio.



3. La formulazione delle ipotesi di ammissibilità   è
inoltre caratterizzata  da una pericolosa genericità e
indeterminatezza e comporta sul piano processuale un inutile 
ed imperfetto doppione dell'attuale procedimento previsto dagli
articoli 375  e 380-bis cod.proc.civ.   Dalla
formulazione della disposizione proposta sembrerebbe prefigurato il
carattere vincolante dei precedenti della Corte di cassazione,
rimesso però alla valutazione di un collegio formato da tre
magistrati  (non si sa come nominato), per la quale la legge
non detta alcun criterio. Per ottenere che la Corte riesamini una
questione non è infatti sufficiente proporre nuovi e persuasivi
argomenti a sostegno di essa, ma è necessario che  i tre
giudici ai quali è rimessa la verifica di ammissibilità ritengano
che la Corte debba pronunziarsi, senza che la norma dica nulla sui
criteri in base ai quali essi debbono fare tale valutazione. 
Si tratta perciò di una innovazione che, così come formulata, è
contraria alla tradizione giuridica italiana e all'ordinamento
costituzionale ed in particolare al settimo comma dell'articolo
111.



4.  Tra le ipotesi di ammissibilità non è compreso il ricorso
che denunzi vizio o mancanza della motivazione: una omissione
che  può anche essere considerata salutare (salvo il caso di
mancanza assoluta della motivazione o di motivazione meramente
apparente), ma sembra evidente che essa  avrebbe bisogno di un
dibattito più ponderato e di una formulazione più chiara,
impegnativa e palesemente consapevole.



5.  La decisione - di ammissibilità o di inammissibilità - è
adottata a seguito di procedimento in camera di consiglio per il
quale la norma rinvia alla disciplina di cui all'articolo 380 bis:
rispetto alla disciplina attuale, quale vive secondo le innovazioni
organizzative che la cassazione si è data, non vi è alcun risparmio
in termini di efficienza procedurale.  Vi è al contrario
rischio di duplicazioni e confusioni tra i due procedimenti.



6. Dalla disciplina proposta non risulta  quali siano i
rapporti tra il nuovo articolo 360 bis e l'articolo 360, né
risultano chiari i rapporti tra il nuovo istituto processuale e il
procedimento camerale di cui all'articolo 375 cod.proc.civ. 
di recente modificato.  Par di capire che il relatore
designato alla verifica dell'ammissibilità debba anche delibare se
sussistono altre cause di inammissibilità ovvero ipotesi di
manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, ma non è chiaro se
tale delibazione sia prevista anche per i ricorsi dichiarati
ammissibili. Resta in ogni caso oscuro il rapporto tra il collegio
di tre giudici e il collegio "ordinario" di cinque giudici, al
quale il codice di rito attribuisce tuttora la decisione della
controversia introdotta con ricorso dinanzi alla Corte (e quindi
anche la decisione sull'ammissibilità o meno di tale ricorso, col
rischio di inutili duplicazioni)



7. La finalità di deflazionare il carico di lavoro della Corte di
cassazione e di privilegiare la sua funzione nomofilattica, 
che è unanimemente condivisa dai magistrati della Corte, potrebbe
più efficacemente essere perseguita, senza compromettere
diritti  costituzionalmente garantiti, attraverso un
ampliamento delle ipotesi (previste dall'art. 375 c.p.c.) nelle
quali la Corte può decidere con rito  camerale nonché 
attraverso una ulteriore semplificazione di tale rito e una
opportuna modifica dell'articolo 360 cod.proc.civ.



In particolare, per quanto riguarda l'art. 360, un opportuno,
ponderato ed esplicito ridimensionamento delle ipotesi di vizio di
motivazione (quanto meno escludendo tale sindacato sulla
motivazione nei casi di c.d. doppia conforme - e cioè quando il
giudice di primo grado e quello di appello hanno accertato il fatto
nello stesso modo - secondo un suggerimento che l'ANM della
Cassazione ha già in passato formulato) sarebbe certamente assai
efficace, e non comprometterebbe in alcun modo valori
costituzionali, né incoraggerebbe interpretazioni dell'ambigua
disciplina proposta volte ad una implicita abrogazione dell'art.
360 n. 5 c.p.c.



Per quanto riguarda l'articolo 375,  sarebbe utile 
prevedere legislativamente  che la contrarietà rispetto alle
precedenti pronunzie della cassazione determina ex se la manifesta
infondatezza del ricorso, salvo che esso non esponga ragioni nuove
che la Corte non abbia mai prima  esaminato e che siano idonee
a determinare un mutamento di indirizzo.  E che, di converso,
il ricorso  deve essere ritenuto manifestamente fondato se la
sentenza impugnata  si sia discostata ingiustificatamente da
un indirizzo  giurisprudenziale.



Ma l'efficacia deflattiva e di filtro deve essere affidata anche
alla forma del provvedimento da adottare: l'ordinanza  deve
essere motivata, come richiesto dal sesto comma dell'articolo 111,
Cost., ma la motivazione può limitarsi alla mera indicazione della
ragioni, cioè a quanto è necessario e sufficiente per far
comprendere alle parti - ed eventualmente al giudice del rinvio -
perché il giudice di legittimità ha deciso come ha deciso. Nei casi
di decisione camerale non è necessario che la motivazione sia
"autosufficiente", non  trattandosi di sentenze ulteriormente
impugnabili né di  pronunzie destinate ad  esercitare
quella funzione nomofilattica  che invece  la Corte 
assolve con la motivazione delle decisioni su questioni
interpretative nuove o complesse.



Per accentuare l'efficacia dell'innovazione e per favorire il
formarsi in cassazione di una sorta di "cultura del filtro" o
"cultura del limite" , potrebbe infine essere  prevista 
la costituzione di una sezione apposita per l'esame preliminare dei
ricorsi ai fini  della ripartizione di essi tra procedura
camerale - potenzialmente  definibile con l'ordinanza a
motivazione contratta di cui si è detto - e l'udienza
pubblica.



LA GIUNTA



Approvato all'unanimità il giorno 30 settembre 2008




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