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dei magistrati italiani. Tutela i valori costituzionali, l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.

26 ottobre 2019

Sulla modifica del codice etico

Il Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati,
preso atto del proprio deliberato del 13 settembre 2019 (che si allega in calce), con il quale veniva proposta una base di elaborazione della modifica del codice etico;
vista la delibera del CSM del 12 luglio 1994 relativa alle modalità per l’adozione del codice etico dei magistrati italiani;
ritenuta la necessità di garantire la partecipazione al procedimento di modifica del codice etico a tutti i magistrati, anche non iscritti all’ANM;



  • INVITA i presidenti delle giunte esecutive sezionali a convocare entro il 10 dicembre 2019 assemblee nelle quali discutere delle eventuali modifiche del codice etico sulla base del testo deliberato dal CDC in data 13 settembre 2019, coinvolgendo, anche attraverso l’interlocuzione con i dirigenti degli uffici, i quali si faranno carico di comunicare data e luogo dell’assemblea, tutti i magistrati del distretto, anche non iscritti all’ANM;

  • INVITA i presidenti delle giunte esecutive sezionali a comunicare alla giunta esecutiva centrale dell’Anm con immediatezza gli esiti delle assemblee;

  • PONE all’ordine del giorno del prossimo CDC del 15 dicembre 2019 la nomina di una Commissione avente il compito di analizzare i risultati dei dibattiti assembleari tra i colleghi e di redigere entro il 30 gennaio 2020 una proposta definitiva di modifica del codice etico da sottoporre all’approvazione del primo CDC successivo, riservando all’esito l’individuazione delle modalità con le quali eventualmente procedere alla successiva consultazione tra i colleghi in ordine alle modifiche da adottare.


Base di elaborazione condivisa per la modifica del Codice Etico 
(approvata dal CDC il 13 settembre 2019)


Art. 7 bis – Cariche associative e istituzionali
Il magistrato componente del Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati, delle Giunte Esecutive Sezionali, delle presidenze e delle segreterie nazionali dei gruppi associativi (comunque denominate) non si candida al Consiglio Superiore della Magistratura prima della scadenza naturale dell’organo di appartenenza;
Il magistrato componente dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Scuola Superiore della Magistratura non si candida al Consiglio Superiore della Magistratura prima della scadenza naturale dell’incarico;
Il magistrato fuori ruolo non si candida al Consiglio Superiore della Magistratura prima del decorso di due anni dal ricollocamento in ruolo;
Il magistrato già appartenente al Consiglio Superiore della Magistratura non presenta domanda per ufficio direttivo o semidirettivo, ove non ricoperto in precedenza, e non accetta incarichi fuori ruolo prima del decorso di due anni dal ricollocamento in ruolo.



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