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6 novembre 2021

Il Comitato direttivo centrale su nuove norme per il concorso in magistratura

La legge n. 147 del 21 ottobre 2021, che ha convertito il decreto legge n. 118 in tema di misure urgenti per la crisi di impresa e il risanamento aziendale, reca nuove modifiche alla disciplina del concorso per l’accesso in magistratura.

Autorizza l’indizione di un concorso per il reclutamento di cinquecento magistrati, nel quale la prova scritta sarà articolata su tre sintetici elaborati teorici che i candidati dovranno redigere nelle materie tradizionali – diritto amministrativo, diritto civile e diritto penale – in un tempo di cinque ore dalla dettatura.

Apporta innovazioni alla formazione, e specificamente alle modalità di funzionamento, della commissione esaminatrice, che si frammenterà in tre sottocommissioni ove i candidati che avranno portato a termine la prova scritta saranno più di trecento, ciascuna delle quali provvederà alla correzione degli elaborati di un terzo dei candidati.

Infine prevede, anche per il concorso per il quale è in corso di svolgimento la correzione della prova scritta, che per l'espletamento della prova orale saranno formate per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali il presidente della commissione assegnerà, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati.

L’intervento riformatore è limitato al concorso da bandire e, per le parti appena evidenziate, a quello in corso, entrambi caratterizzati dal periodo dell’emergenza pandemica da Covid-19 che ha comportato, da un lato, un forte rallentamento, se non addirittura una fase di stallo, delle ordinarie procedure di reclutamento di magistrati, e il conseguente ampio vuoto di organico; e, dall’altro, l’esigenza di una semplificazione delle procedure concorsuali nel tentativo di abbreviarne i tempi complessivi di espletamento e quindi di immissione in ruolo dei vincitori.

Entro questa prospettiva va apprezzata favorevolmente l’attenzione che il Legislatore riserva al bisogno di colmare con urgenza, anche per le esigenze di perseguire gli ambiziosi obiettivi, legati al Recovery Fund, di riduzione dei tempi dei processi, i consistenti vuoti di organico della magistratura ordinaria.

Ciò non impedisce di cogliere alcuni profili critici della nuova disciplina, che interviene su un momento cruciale qual è l’accesso in magistratura, con l’auspicio che essa possa realmente restare, come peraltro espressamente previsto, temporanea e strettamente connessa all’emergenza sanitaria.

L’esperienza dimostra che il concorso per l’accesso con elevato numero di posti banditi non ha mai dato buon esito. L’esigenza di preservare la necessaria selettività nelle valutazioni concorsuali è inevitabilmente di ostacolo al reperimento in un'unica tornata di un così alto numero di idonei. Sicché, sarebbe auspicabile prevedere la copertura dei posti con plurime procedure concorsuali cadenzate con tempi stringenti e certi.

Forte perplessità suscitano gli interventi sulle modalità di formazione e di funzionamento della commissione, che si frammenterà in autonome sottocommissioni nel delicato momento della correzione degli elaborati scritti e della valutazione della prova orale; mutamento di disciplina che riguarda anche le prove orali del concorso in fase di espletamento (DM 29/10/2019), con mutamento delle regole concorsuali successive al bando stesso.

Qui la prioritaria esigenza di assicurare l’uniformità valutativa delle prove dei candidati è trascurata per l’eccessiva preoccupazione, almeno questo sembra, di favorire la velocizzazione delle procedure.

Non è dubbio che occorra coprire con tempestività i vuoti di organico, ma il fine, ammesso che le innovazioni siano realmente in grado di perseguirlo, non può mettere in ombra altre, e certo non minori, esigenze.

La modulazione del tempo di svolgimento della prova scritta non sembra, poi, francamente orientata a criteri di ragionevolezza.

Se l’obiettivo è indurre i candidati a dare prova anche di sinteticità espositiva, la riduzione del numero delle ore, dalle otto tradizionali a
cinque, è misura poco congruente. La sintesi espositiva è esercizio di elaborazione complessa e richiede semmai un impegno maggiore del candidato onerato dell’enucleazione dei passaggi logici essenziali di un ragionamento il cui sviluppo organico non deve andare certo a scapito della completezza.

Sembra piuttosto che la misura potrà indurre al confezionamento di elaborati non già sintetici ma frettolosamente composti, con la compromissione dell’esigenza primaria di conservare un elevato livello di capacità selettiva della prova scritta.

L’ANM ebbe già a esprimere viva preoccupazione per un significativo abbassamento della valenza selettiva delle prove al momento dell’entrata in vigore del decreto legge n. 44 del 31 marzo 2021 che aveva ridotto, sempre in riferimento a un solo concorso e specificamente a quello ora in corso di svolgimento, la durata della prova scritta a sole quattro ore, invece delle otto ordinariamente previste.

Quella preoccupazione non può che essere ora fortemente ribadita.

Nell’auspicare che sia sempre valorizzato il suo contributo tecnico, specie nella materia ordinamentale, l’ANM invita il Legislatore a contenere entro gli spazi dell’eccezionalità pandemica soluzioni innovative sul concorso per l’accesso che non sono in linea con il bisogno, oggi più che mai avvertito, di assicurare un alto grado di preparazione tecnico-professionale dei neo-magistrati e pari condizioni tra i candidati affinché possano esprimere al meglio la loro preparazione al momento della competizione concorsuale.

Roma, 6 novembre 2021


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