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2 ottobre 2022

Procedimenti disciplinari per incompatibilità ambientale

Il documento del Cdc su uniformità dei criteri di giudizio e prospettive di riforma


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Il procedimento di incompatibilità ambientale prevede la possibilità per il CSM di disporre il trasferimento di ufficio dei magistrati quando per «qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità» ed è uno dei fondamentali presidi del principio dell’inamovibilità del magistrato previsto dall’art. 107 della Costituzione.

Tale istituto, tuttavia, non può essere utilizzato dal Consiglio Superiore come uno strumento per l’irrogazione di sanzioni senza le piene garanzie del giudizio disciplinare.

La riforma ordinamentale approvata negli anni 2005/2006 ha tipizzato gli illeciti disciplinari e ha espressamente previsto la possibilità di infliggere il trasferimento d’ufficio come misura cautelare in ambito disciplinare.

Una fondamentale garanzia, quale è quella della tipizzazione dell’illecito disciplinare, non può essere vanificata da un uso improprio a scopo sanzionatorio e para-disciplinare del procedimento di incompatibilità ambientale, e va altresì segnalata la contrarietà di tale uso allo spirito della norma, che preclude il ricorso alla procedura in questione ogniqualvolta sia in contestazione un comportamento volontario del magistrato, eventualmente da valutarsi in sede disciplinare.

É urgente, inoltre, introdurre delle garanzie procedurali che consentano il pieno contraddittorio con il magistrato interessato.

Corollario indispensabile di ciò sono indubbiamente la piena garanzia di accesso da parte del magistrato interessato agli atti della procedura anche nella fase della pre-istruttoria e la pubblicità dei lavori della prima commissione.

Va segnalata, inoltre, l’esigenza di assicurare che i provvedimenti di archiviazione debbano essere motivati in modo essenziale, strettamente funzionale alla decisione da prendere, senza riferimenti a circostanze inconferenti per giustificare la decisione.

Sulla base di queste considerazioni, l’Anm auspica che il Csm possa porre l’accento, nell’espletamento di tale delicata attività -che interferisce con il principio costituzionale di inamovibilità del magistrato- sull’esigenza che l’art. 2 riguardi le sole situazioni di incompatibilità ambientale connesse a fatti incolpevoli rispetto ai quali devono comunque essere assicurate, anche nelle fasi preistruttorie, le garanzie del pieno accesso agli atti onde fornire le più compiute tutele procedimentali ai soggetti coinvolti e assicurando altresì assoluta sobrietà dei provvedimenti di archiviazione sul contenuto delle cui motivazioni i colleghi non potrebbero esercitare adeguate difese.


© Luigi Mistrulli / Fotogramma



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