1. PROCESSO CONTUMACIALE
Va valutato positivamente l’intervento, indispensabile e urgente a fronte dell’attuale sistema che impone di procedere in condizioni formali di regolarità che tuttavia non sono in grado di consentire che la decisione in rituale giudicato venga poi eseguita.
Le indicazioni attualmente contenute nell’art. 3 presentano tuttavia alcuni punti di criticità:
a) non risulta chiara la scelta di fondo, tra il privilegiare in via sostanzialmente esclusiva la notificazione personale o a mani di persona convivente e il mantenere un regime alternativo efficace solo nel caso in cui l’imputato si presenti o manifesti positivamente l’efficacia della precedente notificazione (ad esempio con la nomina di un difensore o con una richiesta di rinvio che facciano espressamente riferimento alla data dell’udienza). La previsione di una seconda notificazione solo con le due forme alternative indicate (nella prassi giudiziaria di non abituale evenienza) rischia in definitiva di agevolare condotte strumentali (ad es. la notificazione con la compiuta giacenza non dovrebbe più essere considerata efficace, in assenza dell’imputato al processo). La scelta di privilegiare quelle due sole forme di notificazione dovrebbe allora essere accompagnata necessariamente da misure che consentano di favorire la possibilità oggettiva del ricorrere fruttuosamente ad esse, e nei soli casi in cui ciò sia indispensabile, quali:
- la previsione che la nomina del difensore fiduciario contenga sempre, a pena di inefficacia, l’indicazione del procedimento per il quale è effettuata e la dichiarazione o elezione di domicilio con espresso riferimento alla disciplina dell’art. 161 c.p.p. e, nel caso di impossibilità, la dichiarazione di consapevolezza che le notifiche degli atti processuali verranno eseguite presso il difensore;
- la previsione dell’obbligo per il difensore fiduciario che non ha contatti con il proprio assistito di rappresentarlo all’autorità giudiziaria procedente nel caso di compimento di atti del processo cui si procede dopo notificazione, nell’interesse dell’imputato, al difensore stesso;
- la previsione della possibilità di avvalersi per le notificazioni della polizia giudiziaria o dell’obbligo per gli ufficiali giudiziari, a richiesta espressa dell’autorità giudiziaria, di procedere personalmente all’attività di notificazione nell’intero territorio di competenza;
b) la ‘ratio’ sottesa all’intervento (evitare attività giudiziaria inutile e salvaguardare l’effettiva conoscenza della pendenza giudiziaria) meglio sarebbe concretizzata prevedendo anche la sospensione del procedimento, e quindi dell’esercizio dell’azione penale, nel caso in cui già il pubblico ministero in sede di notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini rinvenga una situazione riconducibile alla nozione di irreperibilità o una modalità di notificazione diversa da quella della notifica personale o a mani di persona convivente non seguita da attività di impulso da parte del sottoposto alle indagini (es.: richiesta di interrogatorio, indicazione probatoria, nomina difensore, istanze varie);
c) la delega andrebbe integrata con l’espressa previsione di:
- possibilità e modalità di compimento di eventuali atti urgenti nel caso di avvenuta sospensione;
- obbligo di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell’art. 161 c.p.p. in occasione della notificazione di cui alla lettera H, con l’espresso avviso che in mancanza le notifiche di quello specifico processo verranno eseguite presso il difensore, d’ufficio o fiduciario già nominato (siamo nella fase dibattimentale), o fiduciario nominato in quel momento;
- possibilità o meno di impugnare il provvedimento di sospensione (anche per le altre eventuali parti private).
2. DEPENALIZZAZIONE
Sicuramente positivo l’intervento, per l’evidente effetto deflattivo nel sistema penale, che tuttavia va complessivamente valutato anche nelle possibili ricadute sull’apparato amministrativo chiamato alle nuove procedure sanzionatorio e sull’apparato giudiziario civile in sede di impugnazione.
L’esclusione di taluni blocchi di materie in via generalizzata (art.2 lett. a) potrebbe risultare eccessiva, alcune fattispecie anche di tali materie costituendo obiettivamente illecito di scarso disvalore, per la cui sanzione la risposta amministrativa potrebbe essere anche più efficace di quella (farraginosa e ipotetica) penale [es.: lett. a) dell’art. 44 DPR 380/2001]. In ogni caso, l’esclusione dalla depenalizzazione di ipotesi contravvenzionali ha senso solo se il sistema penale è posto nelle condizioni di funzionare, anche ad esempio con previsione di riti ‘ad hoc’, altrimenti l’effetto dell’esclusione è paradossale (prescrizione, a fronte di sanzione amministrativa certa).
3. PENE ALTERNATIVE
Valutazione positiva, con perplessità per l’esclusione espressa del solo 612 bis c.p., in presenza di una clausola generale che già responsabilizza il giudice sulla meritevolezza della tipologia favorevole di pena (lettera D), di dubbia legittimità costituzionale.
4. MESSA ALLA PROVA
Premessa essenziale: l’efficacia della misura è direttamente legata alla revisione dell’attuale disciplina della prescrizione che, com’è ora, costituisce il maggiore e imponente disincentivo ad ogni soluzione che comporti un immediato pregiudizio a fronte della probabilità di un proscioglimento in rito al termine dell’intero iter procedimentale. Di ciò occorre essere assolutamente consapevoli.
Valutazione positiva, specialmente nella prospettiva di deflazione carceraria, con alcune criticità che meritano approfondimenti e maggior consapevolezza delle singole scelte nella complessiva disciplina e del fatto che il ritenuto effetto deflattivo per il processo penale non tiene conto delle incombenze ineludibili, proprie del necessario rapporto tra il giudice e le amministrazioni/istituzioni interessate per la gestione del flusso di informazioni sia per la determinazione del contenuto delle prescrizioni relative al caso specifico che per la verifica della loro positiva osservanza (con la probabile necessità di almeno tre udienze per ogni misura).
Per questo, andrebbe approfondita l’opportunità di prevedere un termine finale anticipato della richiesta, con decorrenza dalla notifica del decreto di citazione (i reati per i quali è consentita la misura sono per lo più a citazione diretta), ovvero dell’avviso ex 415 bis c.p.p., e conseguente valutazione e gestione da parte del GIP (unico giudice che, avendo a disposizione il fascicolo del p.m., è in grado di compiere ogni opportuno ma specifico apprezzamento del caso, in ipotesi anche per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.), oltre a consentire la richiesta già nella fase delle indagini preliminari con il consenso del p.m. (progetto 3291 ter), con evidenti effetti deflattivi e risocializzanti immediati.
Appare poi opportuno:
- coordinare l’istituto con quello della sospensione condizionale della pena, in particolare prevedendo che l’accesso alla messa alla prova sia consentito anche nei casi in cui il giudice ritiene che in concreto potrebbe essere applicata la sospensione condizionale, indipendentemente dal limite edittale della pena (così evitando tre gradi di giudizio per pene poi sospese);
- chiarire i presupposti dell’ammissione ed i criteri per l’esercizio della discrezionalità del giudice: la rilevanza o meno, ex se, dei precedenti penali nella decisione sull’ammissione (art. 3 lett. A e D); la previsione dell’astensione dal compimento di ulteriori reati? Meritevolezza del singolo e utilità per il sistema? O diviene di fatto una sorta pena alternativa utile anche per recidivi passati e non imprevedibilmente futuri?;
- valutare se limitare (come sembra nel progetto) il contenuto della messa alla prova all’espletamento di lavoro di pubblica utilità (che comunque richiede tempestive ed efficaci convenzioni con i soggetti istituzionali interessati, pena l’inapplicabilità in concreto) ovvero di estenderlo a prescrizioni e impegni comportamentali anche diversi, elaborati con servizi e uffici per l’esecuzione penale (progetto 4824, esperienza minorile);
- prevedere che la prescrizione pertinente all’attivazione per eliminare le conseguenze dannose derivanti dal reato sia considerata necessaria e non solo tra quelle eventuali.
(elaborazione dei contributi pervenuti dai componenti, c.c.)