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30 luglio 2010

Ulteriori riflessioni sul Tribunale per la famiglia

Ulteriori riflessioni in tema di tribunali per la famiglia, sono maturate anche attraverso la lettura del volume "Minori e giustizia" n. 1/08, contenente gli atti del congresso dell'AIMMF tenutosi a Taranto, tra cui ho particolarmente apprezzato la relazione di Gino Fadiga contenente un excursus sui progetti di riforma, la relazione di Pasquale Andria che si sofferma sui riti e sulla composizione (monocratica e/o collegiale del nuovo tribunale) e la relazione di Mazza Galanti sempre in tema di modelli organizzativi. Ho riflettuto soprattutto su questi punti:


Ulteriori riflessioni in tema di
tribunali per la famiglia, sono maturate anche attraverso la
lettura del volume "Minori e giustizia" n. 1/08, contenente gli
atti del congresso dell'AIMMF tenutosi a Taranto, tra cui ho
particolarmente apprezzato la relazione di Gino Fadiga contenente
un excursus sui progetti di riforma, la relazione di Pasquale
Andria che si sofferma sui riti e sulla composizione (monocratica
e/o collegiale del nuovo tribunale) e la relazione di Mazza Galanti
sempre in tema di modelli organizzativi. Ho riflettuto soprattutto
su questi punti:



1. Mi sembra
che ogni valutazione - anche solo di impatto finanziario - non
possa prescindere dalla considerazione del tipo di organo
giudiziario che si intende creare. Emerge realisticamente la
prospettiva di un  modello di giudice, sia in materia civile
che penale, a composizione mista, monocratica o collegiale, togata
e/o onoraria - in relazione alla tipologia degli affari trattati.
E' realistico prevedere, in materia civile, che gli affari
attualmente di competenza del giudice tutelare continuino ad essere
trattati in composizione monocratica, così anche i procedimenti ex
art. 333 cc per questioni di minima importanza; che nei
procedimenti in materia di famiglia (separazioni, divorzi, 317
bis), possa introdursi il modello dell'udienza presidenziale, con
possibilità di reclamo dei relativi provvedimenti, e la figura del
giudice istruttore (togato e/onorario); che rimangano assegnati al
collegio (in sede distrettuale o periferica) i procedimenti più
delicati, in materia di adottabilità o ex art. 330 cc. Nell'ambito
penale, appare macchinoso concentrare la competenza in un unico
organo collegiale dell'intero range di reati, da quelli del giudice
di pace a quelli della corte di assise. Non pare scandaloso
ipotizzare che un singolo giudice onorario si occupi dei reati
bagatellari, o - quanto meno - di quelli per i quali, ad esempio,
sia stata chiesta la dichiarazione di irrilevanza. E' evidente che
tali previsioni incideranno in modo rilevante sul problema dei
costi.



2. Uno spunto che
mi sembra di estremo interesse per disegnare la nuova geografia
giudiziaria del tribunale della famiglia, è quello di far
riferimento all'articolazione dei tribunali di sorveglianza (cfr.
in allegato, una pagina web tratta dal sito del ministero, che
contiene l'articolazione completa degli uffici di sorveglianza).
Nella sede capoluogo di distretto vi è il tribunale, presso i
circondari (uffici di sorveglianza in senso stretto) uno o più
magistrati di sorveglianza. Può essere un buon punto di partenza,
tenendo presente che solo nei circondari più importanti sono
istituiti gli uffici di sorveglianza.



3. Occorre
affrontare con serietà e realismo il problema della difesa
(soprattutto della difesa del minore) nell'ambito dei procedimenti
di adottabilità e de potestate. E' evidente che l'unificazione
delle competenze comporterà la piena omogeneizzazione delle
procedure e la necessità di una difesa tecnica realmente
qualificata, che ovviamente costa. L'elaborazione dei protocolli
elaborati nei vari tribunali (nomina curatore + nomina difensore +
ammissione al gratuito patrocinio), con le inevitabili discrasie,
consente di supplire all'inerzia del legislatore nell'emanare una
normativa ad hoc (d'altronde, i sei differimenti dell'entrata in
vigore della normativa erano basati proprio sul presupposto della
contestuale entrata in vigore delle nuove regole processuali e di
una compiuta disciplina della difesa tecnica). Alcuni problemi
stanno comunque sorgendo, anche in rapporto con i consigli
dell'ordine, per l'individuazione degli elenchi dei difensori di
ufficio e curatori speciali. Non pare corretta la proposta di
utilizzare l'elenco dei difensori di ufficio in materia penale; più
praticabile è l'utilizzazione dell'elenco relativo al gratuito
patrocinio, individuando quegli avvocati che abbiano fornito una
disponibilità ai rispettivi consigli dell'ordine, ad occuparsi
della materia minorile e familiare Ho ripescato un disegno di legge
sulla disciplina della difesa di ufficio nei giudizi civili
minorili (approvato nella seduta del consiglio dei ministri
31.7.03), in cui si dice espressamente che i difensori di ufficio
devono essere nominati sulla base di uno specifico "elenco
predisposto dal locale consiglio dell'ordine degli avvocati",
specificando che se ne ricorrano le condizioni le parti possono
essere ammesse al patrocinio a Spese dello Stato. Appare comunque
urgente una regolamentazione normativa di questo aspetto, anche
perché (rimanendo sul piano economico-finanziario) i capitoli di
bilancio relativi al gratuito patrocinio risulteranno insufficienti
rispetto a quella che è, sostanzialmente, una difesa d'ufficio più
o meno mascherata. Insomma, prima o poi bisognerebbe avere il
pudore di ammettere che le riforme a costo zero non sono
proponibili.



4. Altro punto da
affrontare, pur nel rispetto del principio di unicità della
giurisdizione minorile, è quello del rapporto tra i due processi
civile e penale. Infatti, nel corso degli anni il processo civile
minorile e quello penale (anche minorile) sono divenuti ben più
complessi di quanto non lo fossero vent'anni fa, quando il primo
era orgogliosamente definito "inquisitorio" (in alcuni vecchi
decreti ciò è affermato a chiare lettere; la presenza dei difensori
era "ammessa", cioè meramente tollerata; sui modelli prestampati di
verbale civile si può ancora leggere "verbale di istruzione
sommaria", per altro con un articolo di legge sbagliato) e sul
secondo aleggiava una presunzione di semplicità, verosimilmente un
portato del codice Rocco appena abrogato (nel quale l'istruzione
dei processi a carico dei minori era sempre sommaria e non formale
e, in caso di concorso tra minorenni e maggiorenni - cioè per i
processi solitamente più complessi - la competenza per tutti era
dell'organo ordinario). Occorre dunque meglio valutare la
specificità dei due interventi, le risorse relative al settore
penale negli istituendi tribunali della famiglia, e ribadisco le
mie perplessità circa l'estensione delle competenze penali ai
giovani adulti ed ai reati delle "fasce deboli".



Il coordinatore

Valeria Montaruli




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