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15 settembre 2021

Parere della commissione sulla riforma Cartabia

Illustrata al Cdc nella seduta del 11-12 settembre 2021

Analisi del disegno di legge A.C. 2435 ed emendamenti presentati dal Governo il 14 luglio 2021
Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari


La Commissione, all’esito di numerose sedute tenutesi in via telematica, ritiene di offrire al Comitato direttivo centrale dell’A.N.M. alcuni spunti di riflessione in ordine alla riforma del Processo penale, oggetto di disegno di legge AC 2435 (sul quale la Commissione in precedenza si era espressa) alla luce degli emendamenti presentati in data 14 luglio 2021 dal Sig. Ministro della Giustizia.


La Commissione ha ritenuto di procedere attraverso una disamina del disegno di legge emendato, evidenziando le ricadute pratiche della riforma sul pianeta giustizia, in virtù della concreta esperienza dei componenti della stessa. E’ stato altresì tenuto presente il lavoro svolto dalla Commissione Lattanzi, anche nelle parti in cui gli spunti offerti dalla commissione ministeriale non sono stati recepiti in sede di emendamenti, onde poter valutare eventuali possibili contributi propositivi in sede parlamentare.
A tal fine, in punto di premessa, si ritiene di dover dar spazio ad una riflessione di natura sistematica al concetto di vittima di rato, il cui approfondimento, frutto del lavoro della Commissione Lattanzi, non si ritrova nel disegno di legge emendato. Trattasi, a parere della commissione, di un’occasione mancata per un puntuale inquadramento dogmatico del concetto.


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Vittima di reato, diritti e facoltà da riconoscersi in capo alla stessa, costituzione di parte civile, diritto di querela

Con relazione finale e le proposte emendative inerenti al disegno di legge A.C. 2435, del 24 giugno 2021, la Commissione Lattanzi aveva inserito nel corpo della legge delega un ulteriore articolo – non previsto nell’originario impianto della c.d. riforma Bonafede: si tratta dell’art. 1 bis per la definizione di vittima di reato e per alcune modifiche in tema di legittimazione alla costituzione di parte civile.
In particolare, così recitava la norma di cui si proponeva l’introduzione:
“Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di soggetti del procedimento, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima;
b) modificare e razionalizzare i riferimenti alla persona offesa, alla parte offesa e alla vittima contenuti nel codice di procedura penale e nel codice penale, individuando quelli pertinenti alla sola vittima del reato, secondo le indicazioni provenienti dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) modificare la legittimazione all’esercizio dell’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno nel processo penale, nel senso di limitarla alla vittima e al soggetto giuridico offeso dal reato che abbia subito dallo stesso un danno diretto e immediato;
d) ristrutturare l’istituto dell’intervento di cui all’art. 91 c.p.p., stabilendo che gli enti e le associazioni rappresentative degli interessi lesi dal reato possano partecipare al procedimento penale esclusivamente attraverso questa forma; riconoscere la legittimazione agli enti e alle associazioni che, al momento della commissione del reato, prevedano nel proprio statuto la promozione e la tutela degli interessi lesi dal reato;
e) modificare le disposizioni di cui agli articoli 90-ter, comma 1-bis, 362, comma 1-ter, 370, comma 2-bis, 659, comma 1-bis, del codice di procedura penale e degli articoli 64-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e 165, quinto comma, del codice penale, al fine di aggiungere all’elenco dei delitti ivi previsti le rispettive forme tentate e il delitto di cui agli articoli 56, 575 del codice penale “.


Sebbene l’indicazione della commissione Lattanzi non sia stata recepita dal Governo con i recenti emendamenti al disegno di legge – non è stato infatti inserito alcun art. 1 bis nel corpo del testo A.C. 2435 – in vista della sottoposizione al vaglio parlamentare pare opportuno da parte dell’Associazione Nazionale Magistrati l’offerta di alcuni spunti di riflessione perché non vada sprecata quella che si presenta come un’occasione particolarmente propizia. L’organica riforma della giustizia penale è infatti la sede migliore per alcune innovazioni che paiono non solo opportune ma anche necessarie...(leggi tutta la relazione della commissione). 



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