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30 luglio 2010

Documento della Commissione Minori Anm sulle previsioni in tema di minori stranieri introdotte dalla Legge sulla sicurezza pubblica

La legge  sulla sicurezza pubblica n. 94 del 15.7.09 halasciato inalterati i profili di criticità rispetto all'interessedei minori, già evidenziati in numerosi documenti varati durantel'iter parlamentare.


La legge  sulla sicurezza
pubblica n. 94 del 15.7.09 ha lasciato inalterati i profili di
criticità rispetto all'interesse dei minori, già evidenziati in
numerosi documenti varati durante l'iter parlamentare.



In particolare, il testo normativo
varato ha recepito il testo originario del disegno di legge, nella
parte in cui non  consente  la registrazione dei figli
dei clandestini nell'atto di nascita (modifica all'art. 6 comma 2
tu immigrazione), nonostante il Parlamento fosse stato debitamente
informato della palese incostituzionalità di tale norma (si
richiama, in proposito, l'appello al Presidente della Repubblica
del 14.7.09 sottoscritto da varie associazioni a tutela dei
minori).

Detta previsione contrasta con il diritto del minore alla propria
identità personale (nel quale rientra lo status filiationis) e
cittadinanza, che viene riconosciuto dall'art. 7 della Convenzione
sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989
e ratificata dall'Italia, la cui limitazione comporterebbe
l'esposizione dei minori al pericolo di falsi riconoscimenti di
terzi e aggiramenti fraudolenti della legge sull'adozione. In ogni
caso, l'abnorme ed iniqua conseguenza di tale modifica normativa è
che, non potendo il minore essere riconosciuto entro soli dieci
giorni, si dovrebbe  aprire automaticamente la procedura di
adottabilità. Sebbene all'indomani dell'entrata in vigore della
legge, prendendo atto delle inaccettabili conseguenze connesse alla
nascita sul nostro territorio di 'figli invisibili', sia stata
emanata la circolare n.  19 del 7 agosto 2009 del Ministro
dell'Interno, contenente 'indicazioni in materia di anagrafe e
stato civile' , la quale prevede che 'per lo svolgimento delle
attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di
riconoscimento di filiazione (registro di nascita - dello stato
civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno',
i paventati rischi non appaiono scongiurati. Una norma di legge non
può infatti essere derogata da un'integrazione contenuta in una
circolare.

Deve peraltro aggiungersi che, seppure il personale sanitario,
sulla base di tale interpretazione, è esonerato dall'obbligo di
denuncia in relazione al reato di immigrazione clandestina, tale
esonero non si estende all'ufficiale dello stato civile. Permane
dunque il rischio che le puerpere non munite di permesso di
soggiorno evitino di ricorrere alle strutture sanitarie, per timore
dell'espulsione.

La Commissione sollecita pertanto una modifica dell'anzidetta
norma, in modo da renderla conforme alle esigenze di tutela del
minore, "nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di
fatto", richiamato nella menzionata circolare ministeriale.



Altra rilevante modifica è
costituita dall'introduzione del reato di "ingresso e soggiorno
illegale nel territorio dello Stato (art. 10 bis tu immigrazione,
introdotto dall'art. 1 coma 16 ddl), punito con la pena
dell'ammenda, ma corredato da sanzioni accessorie (espressa
previsione dell'espulsione come sanzione sostitutiva, effetto
estintivo del reato dell'avvenuto allontanamento dello straniero e
possibilità di procedere ad espulsione amministrativa anche in
assenza di nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente), che ne
rendono evidente la finalità di allontanamento dello straniero dal
territorio dello Stato.

La Commissione rileva in proposito che non è espressamente
prevista l'esclusione dei soggetti minorenni dall'ambito
applicativo della nuova fattispecie, sebbene, dalle norme
costituzionali e convenzionali, dall'arti. 37 bis l.n. 184 del 1983
e dall'art. 19 cpv. lett. A) TU immigrazione, si desuma il
principio per cui il minore straniero che si trovi in Italia in
condizioni abbandono non può essere espulso, ma  deve anzi
ricevere protezione sulla base della legislazione italiana in
materia di adozione, affidamento e interventi urgenti. All'indomani
dell'entrata in vigore della legge si stanno conseguentemente
affermando orientamenti contrastanti in ordine all'applicabilità ai
minori del reato di cui all'art. 10 bis, con la conseguenza di
possibili eccezioni di legittimità costituzionale.

La Commissione chiede pertanto, al fine di rendere conforme la
norma ai principi costituzionali e convenzionali, di valutare
l'inserimento nel testo normativo di una clausola di esclusione per
i minori.



Si evidenzia inoltre una lacuna
normativa nell'art. 10 bis comma 6, che prevede una causa di
sospensione del procedimento penale, nel caso di presentazione di
una domanda di protezione internazionale di cui al decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Tale previsione andrebbe
ragionevolmente estesa anche ai permessi rilasciati dal Tribunale
per i Minorenni ai sensi dell'art. 31 tu immigrazione in presenza
di situazioni di pregiudizio psico - fisico per i figli minori.



In conclusione, si  sollecita
una rivalutazione sotto gli indicati profili del testo della legge
n. 94 del 2009, al fine di renderlo conforme alle esigenze di
tutela del superiore interesse del minore, che trova il suo
fondamento nei principi fondamentali espressi dalle Convenzioni
internazionali.



 




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